Milano / Malpensa
Indennità di mensa nel TFR
- 21/06/2024 - 09:00
- Legale
L’ordinanza n. 7181 del 18 marzo 2024 emessa dalla Cassazione civile ha ribadito che, in assenza di diversa previsione dei contratti collettivi nazionali e aziendali, il valore del servizio mensa o l'indennità sostitutiva di mensanon possono costituire base di calcolo per la determinazione del trattamento di fine rapporto in ragione della loro natura ontologicamente non retributiva.
L’art. 6, comma 3, del D. L. n. 333/1992 conv. in Legge prevede infatti che: “Salvo che gli accordi ed i contratti collettivi, anche aziendali, dispongano diversamente, stabilendo se e in quale misura la mensa è retribuzione in natura, il valore del servizio di mensa, comunque gestito ed erogato, e l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito dall'azienda, non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato.”.
Nel caso analizzato dai giudici della Corte di cassazione un infermiere professionale dipendente di un Ospedale aveva ottenuto, in primo ed in secondo grado, che la richiesta di trattamento di fine rapporto fosse integrata, nel calcolo, dalla voce dell’indennità di mensa.
La Corte di cassazione ha però respinto tale impostazione in quanto nel caso di specie, la contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro non aveva espressamente previsto l’indennità di mensa quale elemento utile ai fini del calcolo del t.f.r.
Il CCNL integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999, al tempo vigente, nell'elencare le voci della retribuzione utili ai fini del t.f.r. non menzionava infatti l'indennità di mensa.L’art. 46 del citato CCNL intitolato “Trattamento di fine rapporto di lavoro” riportava, senza prevedere l’indennità di mensa, che: “1. La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci: a) trattamento economico iniziale di cui alla tabella B, colonna E, prospetto n. 2 del CCNL relativo al II biennio economico 2000-2001; b) fasce economiche di sviluppo professionale in godimento ai sensi dell’art. 30, comma 1 lettera b) del CCNL 7 aprile 1999; c) indennità integrativa speciale; d) tredicesima mensilità; e) retribuzione individuale di anzianità; f) eventuali assegni ad personam, ove spettanti, sia non riassorbibili che riassorbibili limitatamente alla misura ancora in godimento all’atto della cessazione dal servizio. g) indennità di funzione per posizione organizzativa; h) indennità professionali specifiche. i) indennità di coordinamento di cui all’art. 10 del CCNL relativo al II biennio economico 2000- 2001. 2. Il presente articolo entra in vigore dal 31 dicembre 2001.”.
In assenza, quindi, di espressa previsione della contrattazione collettiva, il servizio mensa e l’eventuale indennità sostitutiva non possono essere considerati elemento retributivo in grado di avere effetti su altri istituti retributivi legali e contrattuali, tra cui il trattamento di fine rapporto, considerato come una quota di retribuzione differita che matura progressivamente nel corso del rapporto in proporzione alla retribuzione.
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