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domenica 20 ottobre 2024 | ore 00:21

Simulazioni atto di vendita per gli eredi

Il legittimario può provare con ogni mezzo l’atto di vendita simulato dal de cuius.
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La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sulla questione relativa all’onere probatorio che incombe in capo al legittimario pretermesso nell’ipotesi in cui il defunto abbia simulato l’atto di vendita.
La vicenda, giunta sino in Cassazione, trae origine dalla domanda presentata dal legittimario pretermesso nei confronti del fratello al quale la madre, in vita, aveva alienato due immobili. In particolare, il legittimario chiedeva che venisse dichiarata la nullità dei due atti di vendita poiché dissimulanti una donazione.
Il giudice di prime cure rigettava la domanda proposta dal legittimario pretermesso il quale, tuttavia, proposto appello vedeva accolta la propria domanda con conseguente accertamento della simulazione dei contratti di vendita poiché dissimulanti donazione con declaratoria di nullità degli atti di donazione per vizio di forma.
La Corte di Legittimità ha rigettato il ricorso proposto dal beneficiario degli atti di vendita, il quale aveva proposto ricorso asserendo che l’onere probatorio relativo alla natura simulata della vendita spetterebbe a chi agisce in giudizio non costituendo elementi idonei a fornire tale prova il mero rapporto di parentela tra le parti e, soprattutto, sostenendo che chi ha agito in giudizio avrebbe dovuto fornire tutti gli elementi idonei a ritenere sussistente la simulazione.
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, ha confermato quale sia il regime probatorio della simulazione applicabile al legittimario, ribadendo che il legittimario che esperisce l’azione di simulazione per ragioni connesse alla tutela della quota di legittima esercita un diritto proprio e autonomo rispetto al rapporto successorio agendo, quindi, come terzo rispetto alla compravendita simulata in vita dal defunto, e non trovano, quindi, applicazione nei suoi confronti i vincoli probatori che valgono solo per le parti del contratto simulato.
Qualora l’azione di simulazione di un contratto di compravendita sia proposta da un terzo il quale indichi sufficienti indizi del carattere fittizio dell’operazione, l’onere della prova circa l’effettivo pagamento del prezzo incombe sull’acquirente e tale prova non può ritenersi soddisfatta con la semplice dichiarazione delle parti contenuta nel rogito che attesti il pagamento del prezzo, trattandosi di una mera dichiarazione favorevole alla parte.
Pertanto, il legittimario pretermesso agendo, quindi, come terzo e non in veste di erede, qualità che acquisisce solo dopo il positivo esercizio dell’azione di riduzione, può provare la simulazione dell’atto di vendita compiuto dal defunto per testi e per presunzioni.

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