Gli ex coniugi devono sempre sostenere pro quota le spese per l’univeristà privata del figlio?
Con l’Ordinanza n. 447/21 del 13 gennaio 2021, la Corte di Cassazione si è occupata del diritto del genitore che ha sostenuto una spesa straordinaria per il figlio a richiedere il rimborso pro quota all’altro genitore.
Nel caso concreto, nella Sentenza di divorzio era previsto che i genitori avrebbero sostenuto, nella misura del 50% ciascuno, le spese mediche per la figlia (anche quelle per visite private) senza che le stesse venissero concordate, ma nulla era, invece, previsto in materia di spese scolastiche. continua... »