Milano / Malpensa
Divorzio in corso? Attenzione allo status su Facebook
- 01/03/2021 - 15:00
- Legale
Nei procedimenti di separazione giudiziale, il più delle volte il Giudice è chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità di uno dei due coniugi. Frequenti infatti sono i casi in cui la fine del matrimonio sia causata dal comportamento di uno solo dei due consorti. L’addebito della separazione comporta conseguenze rilevanti, sia per quanto riguarda la condanna alle spese, sia per il rischio di perdita dell’assegno di mantenimento e dei diritti successori.
Negli ultimi anni non sporadici sono i casi in cui i Giudici, chiamati ad esprimersi a riguardo, non solo devono analizzare i comportamenti dei coniugi nella loro vita reale, ma sono tenuti ad analizzare anche i comportamenti degli stessi sui social network.
Ha suscitato scalpore, soprattutto per il tenore estremamente attuale della pronuncia, la recente sentenza del Tribunale di Palmi con la quale la separazione viene dichiarata addebitabile al marito per violazione dei doveri coniugali, dopo che la moglie, per avallare la sua tesi circa il comportamento ambiguo del marito, svela la modifica di status su Facebook di quest’ultimo che da “sposato” modifica in “single” prima della definitiva pronuncia del Tribunale.
Tra i motivi che avrebbero portato la moglie a chiedere la separazione, vi è stato sicuramente l’eccessivo tempo che il marito trascorreva al cellulare, e pertanto la donna, insospettita, decide di spiare il cellulare dell’uomo per poi scoprire il cambiamento di status oltre che, nella descrizione del profilo, la frase “mi piacciono le donne”.
Il Tribunale, chiamato a decidere sull’intollerabilità nella prosecuzione della convivenza, così come dichiarato dalla moglie, riconosce la violazione dell’obbligo di fedeltà. In tal caso l’infedeltà si evince non tanto nel senso stretto e “fisico” del termine, quanto in quell’insieme di comportamenti lesivi della dignità e dell’onore della moglie. Tant’è che anche la Corte di Cassazione si è espressa più volte in merito dichiarando che non è necessario una relazione carnale perché vi sia adulterio, ma è sufficiente una relazione extraconiugale mai consumata e coltivata virtualmente.
Se da un lato il Tribunale di Palmi non ammette, tra i motivi dell’addebito della separazione in capo al marito, l’eccessivo uso del cellulare e dei social da parte di quest’ultimo – nonostante ravvisasse un comportamento da biasimare – dall’altro lato viene ritenuto determinante il fatto che l’uomo si definisse “pubblicamente” single su Facebook. Ciò comunque non proverebbe con certezza l’infedeltà coniugale, quanto semmai un atteggiamento lesivo della dignità della compagna.
Dalla recente sentenza del tribunale calabrese, le cui motivazioni appaiono sempre più attuali e non più voci fuori dal coro, si può apprendere il carattere innovativo ma sempre più comune della valutazione, proprio nella parte in cui si ritengono i social network come qualcosa di appartenente alla vita di tutti, il cui confine, tra reale e virtuale, finisce quasi col dissolversi. Difatti i social network oggi rappresentano uno scorcio di vita reale, ciò che viene pubblicato diviene in pochi secondi alla mercè di un numero molto ampio di persone, come sottolineò il Tribunale di Torre Annunziata in una celebre sentenza del 2016, quando definì i social come “piazze pubbliche” e pertanto è indispensabile prendere atto che ciò che viene pubblicato è amplificato e raggiungibile da migliaia di persone.
Va da sé quindi che il tradimento virtuale rasenta in tutto e per tutto gli elementi del tradimento carnale, causando così l’addebito della separazione in capo al coniuge adultero, così come la semplice modifica dello status su Facebook da sposato a single prima della definitiva pronuncia del Tribunale.
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