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mercoledì 04 dicembre 2024 | ore 09:46

Revisione del contributo al mantenimento in caso di licenziamento o dimissioni del coniuge obbligato.

Il contributo al mantenimento deve essere determinato in relazione alle circostanze e ai redditi del coniuge obbligato al versamento. In caso di giustificati motivi sopravvenuti successivamente, su istanza di parte, il Giudice può disporre la modifica o la revoca.
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Nel caso in cui il coniuge obbligato al versamento venga licenziato o dia le dimissioni può ottenere una revisione dell’ammontare del contributo? L’art. 156 c.c. stabilisce, in maniera chiara, che il contributo al mantenimento deve essere determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi del coniuge obbligato al versamento e che, in caso di giustificati motivi sopravvenuti successivamente, su istanza di parte, il Giudice può disporre la modifica o la revoca. Quando il coniuge obbligato perde il lavoro a seguito di licenziamento, è possibile ottenere una riduzione del contributo al mantenimento o la revoca, ma non è un procedimento automatico. È necessario, infatti, che il coniuge obbligato instauri un procedimento avanti al Tribunale competente. Il Giudice, ai fini della decisione, deve valutare numerosi aspetti quali, ad esempio: la possibilità, per l’obbligato, di ottenere un altro impiego, l’età dello stesso, la mansione svolta, il titolo di studi, la sua situazione economica generale e l’impatto che, concretamente, il licenziamento ha avuto sulle capacità economiche. Il Giudice, effettuate le opportune valutazioni e considerato il fatto che si tratta di una modifica delle condizioni economiche involontaria ed oggettiva può decidere per la riduzione o la revoca del contributo al mantenimento. Cosa accade, invece, se il coniuge obbligato al versamento del contributo presenta le dimissioni? Come già detto, la semplice mancanza del posto di lavoro non è, di per sé, condizione fondamentale per la riduzione e la revoca dell’assegno di mantenimento ed il Giudice valuta, caso per caso, se confermare, ridurre o revocare. Le dimissioni volontarie del coniuge obbligato non rientrano nelle circostanze in cui, comunemente, si ha la riduzione o la revoca del contributo al mantenimento. Le dimissioni, infatti, sono un atto volontario del coniuge obbligato e ciò fa in modo che non sussistano i requisiti di oggettiva ed incolpevole incapacità di versare il contributo. Con le dimissioni, il coniuge obbligato non ha, quindi, diritto ad una riduzione del contributo al mantenimento o alla revoca, in quanto, non sta sfruttando la propria capacità lavorativa per una propria scelta. Solo nel caso di dimissioni per giusta causa, il Giudice valuterà, come nel caso di licenziamento, se sussistono i presupposti per ridurre o revocare il contributo al mantenimento. La stessa situazione funziona anche all’inverso: se il coniuge che riceve il contributo al mantenimento si dovesse dimettere (senza giusta causa), per cercare di ottenere un aumento, otterrà una Sentenza di rigetto della domanda.

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