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giovedì 21 novembre 2024 | ore 16:04

Intimazione di licenziamento

Non è ammissibile la prova per testimoni della lettera di intimazione di licenziamento.
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Con una recente sentenza pubblicata in data 8 settembre 2022, la numero 26532, la Corte Suprema di Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato in tema di prova del licenziamento.
Una dirigente si trovava ad impugnare il proprio licenziamento adducendo che le era stato intimato solo oralmente, nel corso di una riunione aziendale a cui aveva partecipato assieme ai vertici aziendali.
Il datore di lavoro, durante tutto il contenzioso, aveva cercato di provare per testimoni che l’intimazione di licenziamento avesse assunto anche una forma scritta.
Ma ciò non lo aveva preservato dall’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro della lavoratrice, una volta dichiarata in primo grado l’inefficacia del licenziamento intimato in forma orale, oltre che dalla condanna al risarcimento del danno mediante pagamento di una indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
In Cassazione poi il suo ricorso veniva dichiarato inammissibile in quanto l’orientamento in tema veniva ritenuto ormai consolidato e non superato dalle eccezioni di parte.
Come è noto, infatti, l’art. 2 della Legge n. 604 del 1966 stabilisce che il licenziamento debba essere intimato e comunicato per iscritto dal datore di lavoro a pena di inefficacia da cui discende, nel caso di inosservanza del disposto normativo, la nullità per difetto di forma prescritta dalla legge. Secondo i Giudici, detta intimazione, che necessariamente deve assumere una forma scritta, non può essere provata per testimoni.
Il divieto di prova testimoniale produce una inammissibilità non solamente rilevabile dalle parti in causa ma anche d’ufficio dal Giudice, in qualsiasi grado e stato del processo, e non può essere in alcun modo superato nemmeno dai poteri istruttori che ha il Giudice del lavoro.
L’unico modo per dare valenza ai testimoni in materia è quello semmai di dedurre, provandolo, che il documento esisteva ed è andato perduto incolpevolmente.

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