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giovedì 05 dicembre 2024 | ore 03:28

Rinegoziare i canoni delle locazioni per Covid

Locazioni commerciali e emergenza Covid-19: obbligo di rinegoziare i canoni.
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Con la relazione n. 56 dell’8 luglio 2020 la Suprema Corte di Cassazione fornisce un’indicazione importante in materia di locazioni commerciali e, soprattutto, sull’impatto del covid-19 sulle stesse.
In particolare, con il proprio intervento la Cassazione, cercando di dipanare i dubbi emersi in dottrina e giurisprudenza, ha affrontato il problema delle sopravvenienze nel rapporto contrattuale e chiarito che, in virtù del principio di buona fede, incombe sulle parti un obbligo di rinegoziazione del contratto qualora questi diventi sbilanciato a causa di eventi imprevedibili e straordinari essendo l’intervento del giudice residuale.
L’intervento della Cassazione si innesta nel contesto emergenziale che ha interessato, tra i tanti settori, quello delle locazioni e che ha dato vita a diversi indirizzi interpretativi nei tribunali di merito.
Secondo la Cassazione il conduttore moroso che non abbia versato i canoni durate e dopo il lockdown, pur dichiarandosi disponibile a versarne una parte, deve, in realtà, rilasciare l’immobile poiché non sussiste in capo al locatore alcun obbligo di riduzione del canone né sussiste alcuna norma emergenziale che impone l’intervento del giudice che, nell’eventualità in cui fosse investito della questione, ha solo un ruolo meramente suppletivo non potendo si sostituire alla volontà delle parti.
In tal senso si è recentemente espresso il Tribunale capitolino il quale ha statuito che non può trovare accoglimento la domanda di rinegoziazione dei canoni per impossibilità sopravvenuta parziale o totale della prestazione e ciò anche alla luce anche del fatto che il decreto Cura Italia ha introdotto una serie di agevolazione a favore del conduttore che ha avuto delle ripercussioni economiche a causa dell’epidemia.
La stessa Corte di Cassazione nella propria relazione, che pur non avendo valore di sentenza fornisce una guida importante per tutti gli operatori giuridici, afferma l’esistenza di un vero e proprio onere giuridico che sulla parte avvantaggiata dalla recessione epidemiologica a rinegoziare il contenuto del contratto e, in particolar modo, l’ammontare dello stesso, in maniera tale da mantenere in vita il contratto seppur a condizioni diverse.
In virtù del principio di buona fede che permea i contratti a prestazioni corrispettive, qualora si determina uno squilibrio nelle prestazioni per effetto di fenomeno sopravvenuto e non controllabile, quale l’attuale emergenza epidemiologica, le parti devono adeguare le condizioni contrattuali tenendo conto delle nuove circostanze e rinegoziarne il contenuto non potendo il giudice sostituirsi alla volontà delle parti avendo un ruolo meramente suppletivo.

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