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sabato 23 novembre 2024 | ore 12:30

Cartelle esattoriali sospese dopo emergenza Covid-19

In attesa di una nuova pace fiscale, riprendono le attività della Riscossione con l’invio graduale di milioni di cartelle esattoriali, sospese per l’emergenza Covid.
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Con il 1° settembre, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha annunciato la ripresa della propria attività e ciò ha fatto riaccendere il dibattito politico sulla previsione di una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, ovvero una nuova “Rottamazione-quater” delle cartelle esattoriali.
Con l’Istituto della definizione agevolata è possibile estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
Molto probabilmente la “Rottamazione-quater” sarà legata alla riforma della riscossione su cui sta attualmente lavorando il Governo ma che vedrà la luce non prima del 2022, forse agganciata alla legge di Bilancio 2022.
Intanto, dopo il lungo stop delle cartelle esattoriali, la riscossione ripartirà il 1° settembre 2021 in modo “graduale” e spalmato durante tutto l’ultimo quadrimestre dell’anno. Le cartelle che verranno notificate saranno riferite prevalentemente ai ruoli che gli enti creditori hanno affidato all’agente della riscossione in prossimità dell’inizio della sospensione conseguente all’emergenza Covid, quindi marzo 2020.
Oltre alle cartelle, l’Amministrazione finanziaria riprenderà con gli strumenti coattivi nei confronti dei contribuenti, quali fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, compresi quelli di stipendi e pensioni.
Al fine di evitare l’aggressione del proprio patrimonio, tutte le rate sospese dall’inizio della pandemia ad oggi dovranno essere corrisposte, in particolare:

  • dovranno subito essere effettuati i pagamenti e/o ripresi i piani di rateizzazione relativi al periodo antecedente l’8 marzo 2020 (o 21 febbraio per i comuni in zona rossa);
  • rate e pagamenti sospesi e relativi al periodo che va dall’8 marzo al 31 agosto 2021, invece, dovranno essere versate entro il 30 settembre 2021.

Una particolare attenzione deve essere riservata ai termini entro i quali effettuare il pagamento delle rate 2020 della “Rottamazione-ter” che sono stati rimodulati e quelli delle rate 2021. Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, le rate 2020 dovranno essere versate entro il:

  • 31 luglio 2021, per la rata in scadenza il 28 febbraio 2020;
  • 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
  • 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
  • 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza 30 novembre 2020.

Per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019 e del 2020, il termine “ultimo” per pagare quelle in scadenza nel 2021 è differito al 30 novembre 2021.
Un discorso a parte merita, infine, la possibilità, riconosciuta ai contribuenti decaduti, di presentare nuove richieste di rateizzazione, per le cartelle non pagate e ricomprese nelle passate definizioni agevolate.
Infatti, i contribuenti che non hanno potuto aderire alla Rottamazione-ter, a causa del mancato pagamento delle rate della prima Rottamazione, disciplinata dal D. L n. 193/2016, e della Rottamazione bis delle cartelle esattoriali (D. L. n. 148/2017), hanno la possibilità di aderire all’agevolazione data dal “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020).
Anche ai piani ordinari di rateizzazione per i quali, prima dell’avvio del periodo di sospensione dall’8 marzo 2020, è intervenuta la decadenza dal beneficio per mancato pagamento delle rate, sarà consentito presentare una nuova domanda di dilazione, e senza la necessità di saldare le rate scadute e non versate entro i termini ordinari.
I contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti Rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare la suddetta richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.
In ogni modo, si prevede che alla presentazione della domanda di rateizzazione consegua il divieto per Agenzia Entrate Riscossione di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. I termini di prescrizione e decadenza rimangono però sospesi. 

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