Milano / Malpensa
Viaggiare... con i pass
Da quello nazionale all’europeo... per spostarsi ecco i cosiddetti ‘pass’. Ma cosa sono e, soprattutto, come funzionano? Allora, cominciamo con il dire che il ‘green pass italiano’ dovrebbe entrare in vigore da metà maggio e servirà ai turisti degli Stati europei per entrare nel nostro Paese e ai cittadini italiani per potersi muovere in maniera sicura da una regione all’altra. Una mossa, come è stata definita da alcune fonti del Governo, per rilanciare innanzitutto il turismo, incoraggiare i viaggiatori dall’estero e garantire alla popolazione una stagione estiva vissuta nelle condizioni migliori possibili di sicurezza. E, cosa importante, questo documento non potrà essere usato dai cittadini italiani che vorranno prenotare una vacanza all’estero, ma solo per chi deciderà di rimanere ‘in casa’. Quindi, come funziona? Sulla falsariga del certificato che già dal 26 aprile viene usato per spostarsi tra regioni arancioni o rosse, il green pass italiano sarà nominativo e attesterà per ogni singola persona oppure turista europeo una delle seguenti tre condizioni: di aver ricevuto entrambe le dosi di vaccino anti-Covid (tra quelli approvati e riconosciuti sul territorio nazionale, ossia Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Johnson & Johnson) e di essere dunque immuni da Covid-19 o di essere risultati negativi a un tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti il viaggio, ancora di avere contratto il virus ed esserne guariti. E, inoltre, come si richiede e quanto dura? Potrà essere presentato sia in formato cartaceo che in formato digitale, con tempi e modalità di rilascio differenti a seconda delle tre certificazioni da ottenere. Per l’attestazione di vaccinazione avvenuta è previsto un rilascio su richiesta dell’interessato dalla struttura sanitaria o medico che effettua la somministrazione (la domanda dovrà essere fatta il giorno stesso della seconda dose, nel caso di Johnson & Johnson il giorno della unica iniezione prevista; il documento sarà disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico del soggetto e avrà validità di 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale e non dal giorno in cui viene rilasciato). Il green pass Covid-19 per tampone negativo ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test. Anche in questo caso viene rilasciato su richiesta dell’interessato che dovrà rivolgersi alle strutture sanitarie pubbliche oppure alle private che siano autorizzate. Anche le farmacie che svolgono i test rapidi possono rilasciare la certificazione verde, così come medici di base e pediatri. Per l’attestazione di avvenuta guarigione dal virus la richiesta da parte dell’interessato dovrà essere fatta alla struttura presso la quale è stato ricoverato. Per i pazienti non ospedalizzati sarà il medico di base o il pediatra a doversene occupare, sempre sotto richiesta del soggetto. Da quando viene rilasciato, il green pass ha validità di 6 mesi dalla guarigione comprovata. Tutte le certificazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del decreto legge saranno valide per 6 mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, tranne nella situazione in cui il soggetto venga nuovamente accertato come positivo al virus. Mentre per quanto riguarda il pass europeo entrerà in vigore in un periodo successivo a quello italiano, più precisamente nella seconda metà di giugno. Permetterà ai turisti, anche italiani, di viaggiare tra i diversi Paesi europei senza doversi sottoporre ad alcuna quarantena preventiva. Anche in questo caso le opzioni da certificare sono tre: vaccinazione anti-Covid, tampone con esito negativo, avvenuta guarigione dal virus. Come funziona: pensato dall’Unione Europea per viaggiare in sicurezza, non varrà soltanto per i Paesi ai confini dell’Ue, ma anche per i Paesi terzi che intenderanno accettare il sistema e permettere così l’ingresso nel loro territorio. Come il green pass italiano, anche quello europeo potrà essere presentato sia in formato cartaceo che digitale. La soluzione digitale verrà gestita con un’app dotata di codice Qr a cui corrisponderanno i dati informativi sul soggetto in questione. Sui requisiti specifici delle tre attestazioni e sulle modalità di rilascio e durata, invece, dovrà essere ogni Stato membro a decidere, ricevendo dall’Ue soltanto raccomandazioni orientative.
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