Milano / Malpensa
Per chi affitta e si riserva l'uso di una stanza
- 05/12/2020 - 12:37
- Legale
Con la sentenza n. 1453/20 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha statuito che nessun beneficio viene concesso a colui che acquista l’appartamento e poi lo affitta a terzi riservandosi lìuso di una stanza.
Ai sensi dell’art. 1, comma 4 della nota 2-bis allegata al D.P.R. n. 131/86 nel caso di trasferimento entro 5 anni dall’acquisto degli immobili con i benefici della prima casa, la conservazione dell’agevolazione è subordinata alla manifestazione di volontà di destinare anche il nuovo immobile ad abitazione principale.
Nel caso deciso dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la contribuente aveva acquistato un immobile, facendo richiesta e fruendo dei benefici di legge previsti per l’acquisto della prima casa, tuttavia non lo aveva destinato ad abitazione principale in quanto fittava l’immobile al venditore riservandosi, semplicemente, la disponibilità di una camera per uso proprio insieme alle parti comuni.
I giudici delle prime cure hanno rigettato il ricorso presentato dalla contribuente avverso avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate- Direzione provinciale di Roma.
La contribuente presentava appello avverso il rigetto del ricorso precisando che la locazione di parte dell’immobile principale non comporta l’impossibilità del di adibire un’altra parte della stessa a proprio godimento. A sostegno delle proprie ragioni la contribuente affermava che la locazione parziale dell’immobile adibito ad abitazione principale non fa perdere i benefici ad esso connessi.
I giudici capitolini confermano quanto statuito dai giudici di primo grado e aggiungono che, sebbene in linea di principio non possa escludersi che si possa locare a terzi la prima casa ai fini del mantenimento dei benefici e delle agevolazioni di legge, è necessario mantenere il possesso anche parziale e che tale possesso sia effettivo.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici il possesso è apparso fittizio e inconsistente in quanto relativo ad una parte minima dell’immobile e il contratto di locazione che lo prevedeva è stato considerato “elusivo fiscalmente”, poiché semplicemente finalizzato alla conservazione di un beneficio di legge in realtà non spettante.
L’uso di una stanza non è idoneo ad integrare il possesso dell’intero immobile e, quindi, idoneo a configurare la sussistenza del requisito abitativo.
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