Milano / Malpensa
AMGA Sport risponde alle accuse del sindacato
Il nostro intervento è mosso dalla ferma volontà di fare chiarezza sulle novità normative e ristabilire la verità su una questione in merito alla quale l’Organizzazione Sindacale aveva, peraltro, già da mesi ricevuto tutte le debite spiegazioni da parte di questa Società e in relazione alla quale sono state, invece, fornite agli organi di stampa informazioni distorte, fuorvianti e, comunque sia, non corrette in fatto e in diritto.
Come noto nel settore e, da ultimo, ribadito ai collaboratori sportivi di questa Società con una lettera a firma del liquidatore (avvocato Luigi Galimberti), datata 1° luglio, da tale data è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 36/2021, recante la nuova disciplina per gli Enti sportivi dilettantistici e il lavoro sportivo: in buona sostanza, nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa quando la durata delle prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non superi le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (si è in attesa dell’approvazione, a brevissimo, di un correttivo che eleverà a 24 ore settimanali l’operatività della presunzione) e quando le prestazioni oggetto del contratto risultino coordinate, in osservanza dei Regolamenti delle federazioni Sportive nazionali (requisiti entrambi sussistenti). Il Decreto dispone, altresì, che per i rapporti di lavoro sportivi iniziati, come nel caso che ci occupa, prima dell’entrata in vigore della riforma, non si dia luogo a recupero contributivo.
Con l’unica eccezione del regime fiscale ad oggi, tuttavia, la riforma è solo sulla carta, in quanto i decreti e le altre disposizioni attuative che solo consentirebbero l’apertura della posizione previdenziale dei collaboratori sportivi non sono ancora state emanate.
Questa Società ha quindi, necessariamente, proceduto, con il consenso degli interessati, alla proroga dei contratti in essere, con la forma della ‘collaborazione sportiva’, rendendo noto ai collaboratori di essere in attesa delle istruzioni da parte degli Istituti (INPS e INAIL) per poter procedere al versamento di quanto dovuto a far tempo dal 1° luglio 2023. Quanto ai periodi antecedenti la data del 1° luglio, la Società ha semplicemente applicato le norme esistenti e non c’è normativa alcuna che dimostri l’illegittimità dei contratti di collaborazione stipulati da AMGA Sport.
Le affermazioni del signor Ortolani, (“Le attività svolte dagli attuali lavoratori non dipendenti delle due piscine non possono essere considerate ascrivibili ai collaboratori sportivi, ma debbono essere, dunque, inquadrate come veri e propri rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo residuale,…”), costituiscono una tesi di parte, che la Società integralmente contesta, non suffragata da elementi di fatto, e neppure dalla prevalente giurisprudenza.
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