Milano / Malpensa
Responsabilità sulla sicurezza del condominio
- 06/10/2022 - 14:00
- Legale
I proprietari di immobili pagano l’ammenda nel caso in cui non abbiano provveduto a mettere in sicurezza i balconi dai quali si è distaccato l’intonaco e ciò sia in caso di eventuale mancata conoscenza circa lo stato di pericolo in cui l’immobile o parti di esso si trovino che nell’eventualità in cui in assemblea non si sia formato il numero legale per deliberare.
Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale di Messina era stata accertata la responsabilità dei condomini per aver omesso di provvedere ai lavori necessari al ripristino dei balconi negli appartamenti di loro rispettiva proprietà al fine di rimuovere il pericolo alle persone e, conseguentemente condannati al pagamento della relativa ammenda in ordine al reato di “omissione di lavori proprietà esclusiva del condomino autore dell’abbattimento e, pertanto, condannato quest’ultimo alla rimessione in pristino.
I giudici della Corte di cassazione nel dichiarare inammissibile il ricorso ha confermato la sussistenza, in capo ad ogni singolo proprietario, dell’obbligo giuridico di rimuovere la situazione di pericolo.
Difatti, i proprietari di immobili rivestono una posizione di garanzia non delegabile ad altre figure, quali l’amministratore di condominio, con cui condividono l’obbligo di agire anche su cose non di loro esclusiva proprietà, pur in via sussidiaria in caso di inerzia di quest’ultimo. A nulla vale, infatti, la circostanza che i proprietari si sarebbero preoccupati di segnalare la situazione della facciata condominiale all’amministratore.
Secondo i Giudici di legittimità il proprietario è sempre responsabile per la rovina dell’edificio non essendo sufficiente essersi attivati per eliminare il pericolo essendo, invece necessario che il pericolo non si presenti affatto.
Nel caso esaminato dalla Corte, sussistendo la consapevolezza dei condomini relativamente alla minaccia di rovina di cui soffrivano i balconi dei loro appartamenti e non essendo gli stessi intervenuti, la condotta omissiva è qualificabile come colposa e, quindi, perseguibile penalmente. E ciò nonostante non si sia formato il numero legale per deliberare in sede di assemblea.
Quindi, nell’ipotesi in cui, come nel caso sottoposto all’esame dei giudici, i balconi siano pericolanti e, in generale, l’intonaco della facciata presente elementi tali da generare pericolo, ogni singolo proprietario è obbligato a rimuovere il pericolo aldilà dell’origine dello stesso non potendo, in alcun modo, addebitare la responsabilità all’amministratore laddove in assemblea non si formi la maggioranza.
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