Milano / Malpensa
È valido il preliminare di vendita immobiliare anche se nel contratto mancano i dati catastali?
- 22/11/2024 - 15:00
- Legale
Secondo la recentissima ordinanza del 31 ottobre 2024 della Suprema Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, la risposta deve essere affermativa, atteso che l’identificazione completa del bene è necessaria solo per gli atti traslativi e non per quelli obbligatori come il preliminare.
Nel caso in analisi Tizia veniva citata in giudizio poiché, dopo aver promesso in vendita un immobile, non si era presentata davanti al Notaio per la stipula del contratto definitivo.
Il promissario acquirente Caio aveva quindi adito le vie giudiziarie onde ottenere una pronuncia di trasferimento ex art. 2932 c.c..
A seguito di sentenza di primo grado che, nell’affermare la piena validità del preliminare pur in assenza di indicazione degli estremi catastali, aveva disposto il trasferimento in favore dello stesso, in appello parte promittente venditrice aveva richiesto dichiararsi, per contro, la nullità del preliminare per indeterminatezza e illiceità dell'oggetto.
Tuttavia, la sentenza veniva confermata anche dal Collegio di secondo grado.
Giunta la questione in Cassazione Tizia aveva sostenuto che, a pena di nullità, nei contratti di trasferimento dove essere fatta menzione della identificazione catastale e delle planimetrie depositate in catasto e, soprattutto, che negli atti deve essere riportata la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
Ebbene gli Ermellini, nel decidere la questione, hanno definitivamente chiarito quanto segue: nella sentenza di primo grado era presente l’identificazione catastale del bene – e tanto bastava -, senza menzione della dichiarazione o dell'avvenuto deposito della attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto.
Tuttavia, pur ribadendo che l'omessa dichiarazione o il mancato deposito dell’attestazione costituisce causa di nullità (rilevabile d'ufficio anche in Cassazione), la Corte non ha potuto che attestare che il vizio doveva emergere da quanto già acquisito al processo.
Ebbene, nel caso in esame mancavano sì indicazioni al riguardo, ma l'accertamento in fatto circa la sussistenza o meno delle indicazioni di cui all'articolo 29 della legge 52/1985 al momento della pronuncia giudiziale di trasferimento della proprietà dell'immobile doveva essere compiuto dal giudice di merito non potendo essere per contro compiuto dalla Corte di Cassazione.
La decisione è stata quindi per il rigetto del ricorso e ciò in ragione del fatto che nella sentenza di primo grado era presente l’identificazione catastale del bene.
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