Milano / Malpensa
Deroga adozione maggiorenne
- 12/04/2024 - 14:00
- Legale
Con Sentenza n. 5/24, la Corte Costituzionale si è occupata dell’adozione di maggiorenne ed in particolare della differenza minima di età che deve esserci tra adottante ed adottato ed ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 291, primo comma c.c. nella parte in cui non consente al Giudice di merito di ridurre l’intervallo minimo di età tra adottante e adottato. Ai sensi dell’art. 291, primo comma c.c., tra adottante ed adottato deve sussistere una differenza di diciotto anni di età e detto limite non poteva essere derogato dal Giudice. Con la Sentenza in commento, i Giudici costituzionali hanno, invece, riconosciuto ai Giudici, la facoltà di derogare al limite d’età previsto dall’art. 291, primo comma c.c. quando la differenza di età tra gli interessati è minima e vi sono motivi meritevoli. La questione di illegittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma c.c. è stata sollevata dal Tribunale di Firenze che si è trovato a dover decidere in merito alla richiesta di adozione avanzata da una signora coniugata con un vedovo, la quale aveva espresso l’intenzione di adottare il figlio ormai maggiorenne del marito (la differenza di età fra i due era di diciassette anni e tre mesi). Il figlio aveva convissuto stabilmente con loro, dall’età di cinque anni, pertanto, l’adozione aveva fini meramente affettivi. Nella propria Sentenza, la Corte Costituzionale ha rilevato come l’adozione di persone maggiori abbia ormai perduto la sua funzione tradizionale, ossia trasmettere cognome e patrimonio all’adottato. Oggi, soprattutto alla luce di un nuovo concetto di famiglia, ove alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami affettivi propri della comunità famigliare, l’istituto andrebbe inteso come strumento teso a suggellare legami “affettivo-solidaristici”, rappresentativi dell’identità dell’individuo e del rapporto preesistente al riconoscimento giuridico. La Corte Costituzionale ha, quindi, individuato un equilibrio tra il dettato dell’art. 291, primo comma c.c. ed il diritto all’identità della persona. In conclusione: permane la normativa secondo la quale, in caso di adozione di maggiorenne, tra adottante ed adottato vi deve essere una differenza minima di diciotto anni età, ma con la Sentenza in commento viene permesso ai Giudici di derogare a detto limite, valutando se, nel caso concreto, sussistono motivi meritevoli.
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