Milano / Malpensa
Basta possedere un’automobile per far scattare il redditometro
- 15/09/2021 - 18:12
- Legale
“In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nelle condizioni di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore”.
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 19022/21 del 6 luglio 2021.
Nel caso concreto, una contribuente ha impugnato, avanti la Commissione tributaria provinciale di Firenze, l’avviso di accertamento che rettificava, ai fini IRPEF, per l’anno 2005, il reddito dichiarato in € 5.993,00 in quello di € 14.061,53. La rettifica è avvenuta sulla base dell’acquisto di un bene immobile e delle spese sostenute per il suo mantenimento, nonché per la manutenzione dell’autovettura di proprietà della contribuente, acquistata anni prima. Sia la Commissione tributaria provinciale di Firenze, sia la Commissione tributaria regionale della Toscana hanno accolto le doglianze della contribuente. I Giudici di entrambi i gradi di giudizio hanno, infatti, considerato l’accertamento effettuato per l’anno 2005 palesemente incongruo, ritenendo non verosimile la rilevanza reddituale attribuita al possesso di una Volkswagen Golf (del valore di € 11.487,78) acquistata quando la contribuente aveva 22 anni. Per procedere alla revisione dei redditi, a parere dei Giudici del merito, sarebbe stato necessario presumere che già all’età di 22 anni, pur non svolgendo alcun lavoro remunerativo, la contribuente avesse una capacità reddituale analoga a quella accertata nel 2005, circostanza che, però, non è risultata, in quanto, nessuna modifica è stata apportata alle dichiarazioni precedenti, ove figuravano redditi nettamente inferiori. La Corte di Cassazione, adita dall’Agenzia delle Entrate, non ha concordato con le motivazioni dei Giudici dei primi due gradi. Gli Ermellini, infatti, hanno, infatti, ritenuto sufficiente la determinazione del reddito effettuata sulla base degli indici riguardanti il c.d. redditometro per procedere alla rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, pertanto, hanno cassato la Sentenza d’appello impugnata, rinviandola alla Commissione tributaria regionale della Toscana.
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