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domenica 24 novembre 2024 | ore 13:43

Protezione dei garage

Paletti di ferro a protezione dei garage: non è necessario il “permesso di costruire”
Consulente Legale - Logo studio Guffanti

Non devono essere rimossi i paletti di ferro legati dalla catena che il condominio ha messo a protezione dei garage: per realizzare l’intervento, infatti, non serve il permesso di costruire ma basta la Scia. È quanto emerge dall’ordinanza n. 298/21, pubblicata dalla seconda sezione di Salerno del TAR Campania.

Il Tribunale Regionale ha accolto il ricorso del condominio contro l’ordinanza del Comune che aveva ingiunto di abbattere i paletti infissi al suolo senza calcestruzzo.

Il condominio, al fine di tutelare la proprietà condominiale e delimitare lo spazio antistante i garage, aveva deciso di optare per l’utilizzo dei paletti in ferro collegati da una catenella, dopo che i precedenti dissuasori erano stati danneggiati ed aveva avviato i lavori senza richiedere al Comune il “permesso di costruire” non necessitando, a suo dire, per la loro realizzazione alcun titolo abilitativo.

L’amministrazione comunale, di parere contrario a quello del condominio, aveva invece sanzionato l’ente disponendo, in un primo momento, la sospensione dei lavori e, successivamente, ordinato la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.

Il condominio, con il proprio ricorso, aveva contestato l’operato dell’amministrazione comunale affermandone l’illegittimità ed il contrasto con il principio di proporzionalità che impone all’amministrazione di adottare la soluzione maggiormente adeguata e che comporti il minor sacrificio possibile per gli interessi in gioco.

La tesi del condominio ricorrente è stata accolta e confermata dal Tribunale Regionale, il quale ha affermato che il Comune aveva esercitato il potere sanzionatorio verso il condominio in misura spropositata ed incoerente con la natura dell’opera e ciò perché i tubolari di ferro installati per garantire le manovre di parcheggio nei garage non costituiscono nuova costruzione né ristrutturazione, le quali fattispecie sono accomunate dalla natura irreversibile dell’intervento sul piano-spazio temporale.

In linea di principio, ha proseguito il Tribunale, la sanzione della demolizione è comminabile, esclusivamente, in caso di interventi eseguiti in assenza del permesso di costruire oppure in totale difformità dal permesso e tale potere sanzionatorio può considerarsi legittimamente esercitato soltanto a fronte di un abuso edilizio particolarmente grave “che sia tale, per dimensioni e consistenza, da snaturare le caratteristiche dell’edificio originario” (TAR Lombardia n. 2107/2010).

Più modestamente, statuisce il Tribunale, i paletti costituiscono intervento di restauro e risanamento conservativo ex articolo 3, lettera c), del testo unico dell’edilizia, risolvendosi, di fatto, nell’inserimento di elementi accessori e, in quanto tale, non necessita di permesso di costruire ma è della semplice Scia, la cui mancanza, in ogni caso, non è sanzionabile con interventi invasivi di tipo ripristinatorio e demolitorio, bensì con rimedi pecuniari.

In conclusione, la tipologia di opera realizzata dal condominio, non costituendo nuova costruzione né ristrutturazione, non potrà essere demolita atteso che, la sanzione della demolizione resta adottabile soltanto per le opere realizzate senza permesso di costruire. L’ordinanza di demolizione è, dunque, illegittima, essendo stata emanata in carenza dei presupposti ex art. 31 del DPR 380/2001. Niente ordine di demolizione, dunque, a carico del condominio e condanna dell’amministrazione comunale al pagamento delle spese di giudizio.

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