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Gio, 12/12/2024 - 16:20

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giovedì 12 dicembre 2024 | ore 16:54

Cortile comune: il condomino non può demolire il muro nel cortile per accedere alla sua proprietà se elimina i posti auto

La demolizione di un muro volta a facilitare l’accesso sul cortile comune è legittima solo se realizzata in modo da non pregiudicare né la normale funzione del cortile né le possibilità di utilizzazione particolare eventualmente prospettate dagli altri condomini.
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Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale di Venezia era stata accertata l’illegittimità dell’abbattimento del muro che divideva la corte dalla proprietà esclusiva del condomino autore dell’abbattimento e, pertanto, condannato quest’ultimo alla rimessione in pristino.
La Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, ha statuito che la corte servisse tutte le proprietà in maniera indistinta, non solo quelle che vi avevano accesso diretto, e che fosse di proprietà sia degli attori che dei convenuti in quanto accessorio alle proprie proprietà. L’abbattimento del muro che divideva il cortile era illegittimo poiché finiva per gravare la corte comune di una servitù carraia a vantaggio della proprietà di un solo condomino.
I giudici della Corte di cassazione hanno confermato la sentenza della Corte di appello. In particolare, la Corte ha confermato che, in mancanza di prova contraria, il muro si considera in comune ai diversi palazzi, di conseguenza può essere utilizzato diversamente dagli abitanti degli stessi.
Pertanto, la demolizione di un muro volta a facilitare l’accesso sul cortile comune è legittima solo se realizzata in modo da non pregiudicare né la normale funzione del cortile, che è di regola, quella di fornire aria e luce agli immobili circostanti, né la possibilità di utilizzazione particolare eventualmente prospettate dagli altri condomini.
Nel caso in questione l’abbattimento da parte del singolo condomino del muretto divisorio è risultato illecito perché comportava l’eliminazione di alcuni posti dapprima utilizzati come parcheggio, nonché la trasformazione di un accesso solo pedonale in accesso anche carrabile di un condominio.
Quindi, nell’ipotesi in cui, come nel caso sottoposto all’esame dei giudici, il cortile sia munito di un muro di recinzione che lo separi da una proprietà esclusiva, il condomino proprietario di questa può apportare a tale muro tutte le modifiche che gli consentono di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini e, quindi, di procedere anche all’apertura di un più ampio varco di accesso dal cortile condominiale alla sua proprietà esclusiva purché tale varco non impedisca agli altri condomini di continuare ad utilizzare il cortile come in precedenza.

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