Milano / Malpensa
Il 'green pass' da settembre
- 25/08/2021 - 10:56
- Salute
Dal prossimo mercoledì 1° settembre, l’obbligo di green pass viene esteso anche alla scuola, l’università e i trasporti (dai treni agli aerei fino alle navi), con nuove regole e restrizioni introdotte dal decreto approvato dal governo il 6 agosto scorso.
Le misure si aggiungono a quelle già in vigore da inizio agosto, quando è stato introdotto l’obbligo di green pass per ristoranti e bar al chiuso, piscine e stadi.
Ma cosa cambia e quando sarà necessario esibire il certificato verde? E chi ne sarà esentato?
Come spiegano le faq del governo, dal 1 settembre 2021 il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari dovranno esibire la certificazione verde Covid-19. Sempre a decorrere dal primo settembre sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.
Green pass, i controlli
Compagnie aeree e aziende di trasporto (o loro delegati) sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi avvenga secondo le prescrizioni del decreto.
Green pass, regole per la certificazione
Ricordiamo che la certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti, oppure di essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti. La certificazione verde è richiesta in zona bianca ma anche nelle zone gialla, arancione e rossa, dove i servizi e le attività siano consentiti.
Green pass, obbligo per personale scolastico e universitario
Obbligo di green pass dal 1° settembre, assenza ingiustificata per chi non ne è in possesso o non lo esibisce, e sospensione senza stipendio dopo il quinto giorno di assenza. Il personale assente dovrà essere sostituito da supplenti: proprio per questa ragione il governo, nello stesso decreto, ha stanziato 358 milioni di euro.
Green pass, regole per gli studenti
Niente obbligo per gli alunni. Le lezioni saranno svolte in presenza con mascherina obbligatoria (tranne per i bambini minori di 6 anni); “è raccomandato” il distanziamento di almeno un metro, dove possibile, ed è vietato accedere a scuola con temperatura superiore ai 37,5°.
Green pass, regole per gli studenti universitari
Per partecipare alle lezioni in presenza gli studenti universitari dovranno possedere ed esibire il certificato verde. Controlli e verifiche sul rispetto di queste prescrizioni “dovranno essere svolte a campione con le modalità che ogni ateneo individuerà”.
Green pass, le esenzioni
L’obbligo della certificazione verde Covid-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:
- ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale;
- ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica;
- ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar.
Green pass, le regole generali
Ricordiamo che dal 6 agosto scorso, la certificazione verde Covid-19 è richiesta in Italia per:
- feste per cerimonie civili e religiose;
- accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture;
- spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in ‘zona rossa’ o ‘zona arancione’.
Dal 6 agosto è necessaria, inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività:
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
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