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Legale

Telepass e licenziamento: la Cassazione tutela la privacy dei lavoratori

Si può fare un controllo a distanza degli spostamenti ma solo se il lavoratore è stato previamente informato.

La Corte di cassazione, con Ordinanza n. 15391 del 3 giugno 2024, ha statuito l'illegittimità del licenziamento disciplinare fondato unicamente su dati estratti dal dispositivo Telepass installato sull'autovettura aziendale in uso al dipendente, ove questi non sia stato previamente informato dell'utilizzo di tali dati a fini di controllo.
Nel caso esaminato, la Corte d'Appello di Ancona, riformando la decisione del Tribunale di Fermo n. 62/2020, annullava il licenziamento irrogato ad un tecnico trasfertista, congedato dal proprio datore il quale, valendosi del sistema informatico in uso ed esaminando i riscontri dei pedaggi autostradali forniti dal sistema Telepass, aveva rilevato una serie di mancanze commesse in due giornate lavorative da parte del lavoratore.
La Corte d’Appello, infatti, ha ritenuto inutilizzabili i dati derivanti dal Telepass installato sull’automezzo affidatogli, per lo svolgimento delle proprie incombenze, per carenza di opportuna informativa. La Cassazione ha condiviso tale impostazione, evidenziando la violazione del diritto alla riservatezza del lavoratore, nonché la mancanza di prova di un concreto illecito.
La Suprema Corte ha ribadito il principio per cui i dati ricavati da strumenti tecnologici, come il Telepass, installati su iniziativa datoriale sull’autovettura aziendale in uso al dipendente, consente in astratto la registrazione dei transiti autostradali e, dunque, un controllo a distanza degli spostamenti ma sono utilizzabili solo se il lavoratore è stato previamente informato dell’uso dello stesso, il tutto nel rispetto delle previsioni di cui alla Legge sulla privacy n. 300/1970.
La pronuncia in questione rappresenta un monito per i datori di lavoro che, nell'esercizio del potere disciplinare, devono sempre contemperare le esigenze di tutela aziendale con il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, primo fra tutti quello alla riservatezza. L'utilizzo di strumenti tecnologici di controllo, seppur legittimo in determinate circostanze, deve avvenire in modo trasparente e giustificato, previa adeguata informazione del dipendente e nel rispetto dei principi di cui alla normativa sulla privacy di riferimento.

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