Comune condannato a risarcire il danno se il manto stradale è scivoloso e anche se la riparazione è antieconomica.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, in riforma della sentenza del giudice di pace ha accolto l’appello proposto da una signora la quale, nel primo grado di giudizio aveva convenuto il Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo a causa del manto stradale scivoloso.
In particolare, la vicenda trae origine dal sinistro stradale subito a causa della presenza sul manto stradale di detriti e fango. Sosteneva, infatti, parte attrice e confermavano i testi escussi che nonostante non piovesse già dalla sera prima la carreggiata non era stata pulita dai detriti, dal fango e dalle foglie che rendevano il manto scivoloso.
Il giudice di prime cure aveva rigettato le domande proposte dall’attrice la quale aveva proposto appello avverso la predetta sentenza dinanzi al Tribunale.
Il giudice di merito, in accoglimento dell’appello proposto ha riformato la sentenza del giudice di prime cure e condannato il comune al risarcimento dei danni subiti dall’attrice.
Il Tribunale aderendo all’orientamento ormai pacifico secondo cui trova applicazione la norma di cui all’art 2051 c.c. anche nel caso di danni cagionati a terzi da bei di notevoli dimensioni ovvero di uso generale e diretto da parte dei cittadini, stante l’assenza di indici rilevatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla Pubblica Amministrazione in tutte le ipotesi in cui questa rivesta la qualità di custode di una cosa. Pertanto, la demanialità e la notevole estensione dei beni non possono costituire elementi talo da indurre ad escludere una responsabilità della Pubblica Amministrazione per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Contrariamente a quanto asserito dal giudice di prime cure il Tribunale, oltre ad aderire alla tesi suindicata in punto di diritto, ha esaminato i fatti di causa, le risultanze istruttorie unitamente alla condotta tenuta dalla conducente ed ha escluso potesse ascriversi alcuna responsabilità e/o concorso di colpa della conducente nella causazione del sinistro.
Pertanto ha ritenuto il Comune responsabile per i danni subiti dall’autovettura dell’attrice, analiticamente descritti dal verbale delle autorità intervenute, a nulla rilevando, oltretutto, che la riparazione del veicolo fosse “antieconomica” poiché , asserisce il Tribunale, la verifica circa l’eccessiva onerosità non può basarsi solo sull’entità dei costi dovendosi valutare, altresì, se la reintegrazione in forma specifica comporti una locupletazione per il danneggiato tale da superare la finalità risarcitoria. Qualora, invece, il danneggiato intenda riparare la vettura anziché alla sostituzione non risulta giustificato un mancato riconoscimento di tutte le voci di danno poiché si tradurrebbe in una indebita locupletazione del responsabile.