Condominio: nullo il precetto di pagamento della ditta creditrice ai Condomini se l’ingiunzione è notificata all’amministratore.
Di recente il Tribunale di Catania ha ritenuto che il Condominio, pur se non dotato di autonomia patrimoniale perfetta, è un soggetto distinto dai singoli proprietari esclusivi, per cui bisogna riconoscere al soggetto passivo dell’esecuzione il diritto di avere notizia e piena cognizione sulla natura del titolo in forza del quale si procede nei suoi confronti.
In virtù di ciò, il Tribunale ha dichiarato la nullità dell’atto di precetto notificato ai singoli Condomini dalla ditta che aveva realizzato nell’edificio lavori di manutenzione di cui pretendeva il pagamento, dal momento che il decreto ingiuntivo (titolo sotteso) risultava notificato all’Amministratore del Condominio, mentre gli opponenti ne avevano avuto conoscenza soltanto in sede di assemblea.
Nel caso di specie due condomini avevano promosso opposizione lamentando la mancanza, nell’atto di precetto, dell’ingiunzione che costituiva titolo esecutivo e dell’intimazione di pagamento non in solido.
Il Tribunale adito, accogliendo l’opposizione, ha ribadito il principio secondo cui “il processo esecutivo è viziato da invalidità formale qualora sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo oltre che dell’atto di precetto”.
Ad avviso dell’organo decidente i singoli Condomini dovevano essere messi nelle condizioni di valutare se adempiere senza aggravio di spese, oltre che di conoscere quale fosse il titolo in forza del quale era minacciata l’esecuzione nei loro confronti.