Con l’Ordinanza n. 10505/24, la Corte di Cassazione ha dichiarato nulla una multa per eccesso di velocità fatta con autovelox approvato, ma non omologato. Per la prima volta, la Suprema Corte ha affrontato una questione che, per diversi anni, ha diviso di Giudici di merito, escludendo l’equivalenza tra omologazione ministeriale ed approvazione. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Comune che affermava la validità del verbale con il quale era stato accertato un eccesso di velocità da parte di un automobilista che viaggiava a 97 km/h in una strada con il limite di 90 km/h. A rilevare l'infrazione era stato un apparecchio Red & Speed-Evo-L2, apparecchio non omologato dal Ministero, ma solo approvato. Il Tribunale di Treviso ha ritenuto l'accertamento non era valido, ritenendo che l’omologazione e l’approvazione non siano procedure equipollenti. La conclusione del Tribunale è stata ritenuta condivisibile dalla Suprema Corte. Gli Ermellini hanno considerato corretta la distinzione effettuata tra il procedimento di approvazione e di omologazione che hanno caratteristiche, natura e finalità diverse. L'omologazione ministeriale autorizza, infatti, la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al ministero per lo Sviluppo economico, mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa, al pari dell'approvazione, ha anche natura tecnica. L’omologazione ha, quindi, specifica connotazione finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'accertamento da parte del Pubblico Ufficiale legittimato. L’omologazione è, quindi, il requisito indispensabile per la legittimità dell'accertamento. La Corte di Cassazione ha, infine, precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il Giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate e in assenza a dichiarare la nullità della sanzione.