La Prefettura è condannata a pagare le spese di lite.
Con sentenza n. 2407/2020, pubblicata in data 27/11/2020, il Tribunale Ordinario di Latina, Sezione II Civile è stato fautore di un’importante svolta per l’automobilista, che si trovi a dover fare i conti con i cosiddetti autovelox, o rilevatori di velocità.
In questo caso, l’appellante lamentava il fatto che gli era stata irrogata una multa per eccesso di velocità, in quanto il rilevatore risultava privo di omologazione e di controllo periodico di funzionalità.
Della fondatezza di tale contestazione, si è convinto anche il Giudice adito: come riportato in sentenza, secondo la circolare del Ministero dell’Interno 300/A/6045/17/144/5/20/3 datata 07/08/2017, è compito degli operatori stradali di verificare opportunamente la taratura degli apparecchi e anche di “redigere un verbale […] nel quale si dia atto delle operazioni effettuate e dell’esito delle stesse”, destinato ad essere conservato e, nell’evenienza, portato urgentemente all’attenzione del giudice.
La “svista” degli operatori ha favorito l’appellante ed è costata una dolorosa soccombenza alla Prefettura di Latina: il Tribunale in questione, visto il mancato deposito del verbale a cui si faceva riferimento, ha ritenuto la sola declaratoria orale di conformità dell’oggetto in questione insufficiente.
Di conseguenza, l’accertamento dell’infrazione è stato dichiarato nullo e la Prefettura di Latina condannata a pagare le spese di lite.