Vi è un divieto espresso di conferire “incarichi”, “cariche” e “collaborazioni” pubbliche a titolo oneroso alle persone collocate in quiescenza, rimanendo la possibilità di un conferimento a titolo gratuito.
La Corte dei conti, nell’espletamento delle funzioni consultive assegnate alle proprie sezioni regionali di controllo in materia di contabilità pubblica, e quindi di spesa del personale, ha affrontato ancora una volta la questione relativa alla domanda se i soggetti collocati in quiescenza possano percepire una retribuzione a carico della finanza pubblica.
Con deliberazione n. 133 del 9 agosto 2023, la Sezione regionale di controllo del Lazio ha prima di tutto rimarcato il noto principio, sancito dal comma 9 dell’art. 5 del D. L. n. 95/2012, a mente del quale si può ben affermare che vi sia nel nostro ordinamento un divieto espresso di conferire “incarichi”, “cariche” e “collaborazioni” pubbliche a titolo oneroso alle persone collocate in quiescenza, rimanendo semmai la possibilità di un conferimento a titolo gratuito, con stringenti limiti di durata per i soli casi di incarico “dirigenziale” e di incarico “direttivo”.
Ciò al fine di evitare che il dipendente, collocato in quiescenza, possa continuare a svolgere le attività corrispondenti a quelle già esercitate in precedenza.
Si ritiene, infatti, che sia molto più difficile per la pubblica amministrazione reperire personale in quiescenza che accetti di collaborare a titolo gratuito piuttosto che adoperarsi per la selezione di nuovo personale da inquadrare a titolo oneroso.
Le eccezioni a detto divieto sono stabilite espressamente dalla legge come, ad esempio quelle applicabili ai componenti delle giunte degli enti territoriali o al personale sanitario nel periodo dell’emergenza pandemica.
Detto questo e con particolare riferimento al caso in esame, la Corte dei conti è arrivata a dubitare fortemente che l’incarico di capo di gabinetto del Sindaco, titolare quindi di poteri di direzione nell’ambito del proprio ufficio, possa essere conferito, a titolo oneroso, a soggetto già collocato in quiescenza.
E semmai, sempre secondo il parere della Corte dei conti, se il soggetto in quiescenza si fosse avvalso del regime di pensione anticipata, all’eventuale conferimento di un incarico a titolo oneroso dovrebbe almeno seguire la sospensione del trattamento pensionistico.