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Legale

Differenze retribuzione tra attività e ferie

Retribuzione del lavoratore percepita durante il periodo di attività lavorativa e quella percepita durante le ferie: differenze quantitative.

In ambito nazionale, le ferie sono un diritto irrinunciabile e costituzionalmente garantito.
Il diritto di ogni lavoratore a ferie annuali retribuite risulta poi un principio fondamentale del diritto dell’Unione europea.
Detto e premesso ciò, occorrono alcune considerazioni in merito alla quantificazione della retribuzione feriale rispetto a quella ordinaria.
La retribuzione erogata durante il periodo di ferie non è legata da un rapporto di esatta identità con la retribuzione ordinariamente percepita. Meglio, non vi è un diritto alla assoluta parità della retribuzione percepita durante il periodo di feriale rispetto a quella percepita durante l’attività lavorativa, bensì unicamente un diritto ad una retribuzione che sia paragonabile a quest’ultima (c.d. principio di paragonabilità).
Di norma, quindi, nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, le voci variabili devono essere prese in considerazione solo laddove sussista un rapporto di funzionalità con le mansioni e le stesse compensino un incomodo del lavoratore ovvero siano correlate allo status personale o professionale del lavoratore. In altri termini, l’emolumento aggiuntivo per essere riconosciuto in sede di liquidazione feriale deve essere collegato alle mansioni svolte, non può essere una voce attribuita in maniera saltuaria e la sua mancata corresponsione deve avere un reale effetto dissuasivo dal godimento delle ferie, ossia deve dissuadere il lavoratore dall’esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie.
Sulla scorta di tali principi di derivazione comunitaria, il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 120 del 10 maggio 2023, ha escluso dalla base di calcolo della retribuzione feriale di un macchinista, dipendente di una società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., il compenso per assenza dalla residenza subordinato alla durata dell’assenza da casa, oltre che l’indennità di utilizzazione professionale variabile (IUP) e l’indennità di utilizzazione professionale giornaliera.

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