D’ora in avanti il giudice dovrà svolgere d’ufficio il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore.
Con la sentenza a Sezioni Unite n. 9479/2023 pubblicata il 6 aprile 2023 la Suprema Corte ha enunciato un importantissimo principio in tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
In particolar modo la Cassazione si è concentrata sui procedimenti d’ingiunzione di pagamento, rispetto ai quali ha stabilito che, d’ora in avanti, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo dovrà svolgere d’ufficio il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore.
La Corte ha messo quindi un punto fondamentale in tema di protezione dei consumatori rispetto alle c.d. clausole vessatorie, ovvero quelle condizioni contrattuali che determinano, a carico dell’utente, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi.
Le conseguenze di tale pronuncia sono di non poco momento:
Ma non solo.
Nel caso in cui il giudice a cui è stata rivolta la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo dimentichi, nel provvedimento, di fare riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, il Giudice dell’Esecuzione avrà il dovere – fino alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito - di controllare direttamente la presenza di dette clausole:
Quanto al giudice dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, e procederà quindi secondo le forme di rito.
Questa pronuncia è un altro fondamentale traguardo per la tutela delle parti deboli, che si aggiunge alle già esistenti molteplici sentenze ed ordinanze che, negli ultimi anni, hanno riguardato le cessioni in blocco dei crediti.