In caso di separazione dei genitori, quando chi deve mantenere il minore è inadempiente, è stato richiesto un contributo ai nonni.
Con l’Ordinanza n. 13345/23, la Corte di Cassazione si è pronunciata all’obbligo dei nonni di provvedere al mantenimento dei nipoti. Nel caso analizzato, con la Sentenza di separazione era stato posto, a carico del padre della minore, un contributo al mantenimento della stessa di € 350,00 mensile, somma che non è, mai, stata versata. Visto l’inadempimento del marito, la madre della minore ha adito il Tribunale di Milano perché ponesse a carico dei nonni paterni un contributo al mantenimento per la nipote, richiesta che è stata accolta. I nonni hanno proposto appello avverso la Sentenza di primo grado, appello che è stato rigettato dalla Corte d’Appello di Milano. I nonni paterni hanno proposto ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la Sentenza di secondo grado, sostenendo che l'obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai genitori e che non ci si può rivolgere agli ascendenti, per un aiuto economico, per il solo fatto che uno dei genitori è inadempiente. La Suprema Corte ha respinto il ricorso dei nonni ed hanno evidenziato che quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, come nel caso di specie, gli altri ascendenti sono tenuti a fornire agli stessi i mezzi necessari per l’adempimento dei loro doveri nei confronti dei figli. La Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale l'obbligo di mantenere i figli minori spetta primariamente e integralmente ai genitori. Se uno dei due non può o non vuole adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche di costui. L'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli è subordinata a quella dei genitori e agli ascendenti ci si può rivolgere solo se uno dei genitori non versa il contributo al mantenimento e l’altro, con le sole proprie sostanze, non è in grado di provvedervi. Nel caso analizzato dalla Suprema Corte sussiste l’obbligo dei nonni paterni al versamento del contributo al mantenimento, in quanto, il padre della minore non ha, mai, adempiuto ai propri obblighi e la madre non ha i mezzi necessari per provvedere al completo mantenimento della stessa.