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Legale

La Legge di Bilancio 2023 e la decontribuzione nelle assunzioni

La Legge di Bilancio è intervenuta a prorogare gli esoneri contributivi già esistenti, modificando talvolta la disciplina legislativamente prevista.

La Legge di Bilancio per il 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197) è intervenuta a prorogare gli esoneri contributivi già esistenti, modificando talvolta la disciplina legislativamente prevista.
In primo luogo, è di estremo interesse l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore e le novità per esso introdotte. Il detto esonero è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori:

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Restano esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico, in relazione ai quali sono già previste aliquote previdenziali ridotte.
La Circolare I.N.P.S. n. 7 del 24/01/2023 è intervenuta ad aggiornare le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso dell’Uniemens.
Al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, la Legge di Bilancio 2023 ha, inoltre, previsto per i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, assumono i detti beneficiari, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il riconoscimento, per un periodo massimo di 12 mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’I.N.A.I.L., nel limite massimo di importo pari a 8 mila euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, si è poi prorogato l’esonero per l’occupazione giovanile stabile. Trattasi di esonero contributivo al 100% riguardante i soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età, fino a un tetto ora innalzato a 8 mila euro per ciascun contratto. Invece, alle nuove assunzioni di personale femminile in determinate condizioni svantaggiate, si applica un esonero contributivo al 100% fino ad un massimo di 8 mila euro.
Infine, per promuovere l’imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quarant’anni, con riferimento alle nuove iscrizioni, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero del versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

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