Non sussiste quindi alcun obbligo per il datore di lavoro di verificare l'esistenza in azienda di altre posizioni utili presso cui ricollocare il dipendente.
È la Cassazione a mettere ordine in materia di licenziamento individuale di un lavoratore che ricopre incarichi dirigenziali e lo fa con la recentissima sentenza n. 1581 del 19 gennaio 2023.
In primo luogo, i Giudici di legittimità affrontano il problema dell’obbligo di “repêchage” da parte del datore di lavoro che intenda licenziare un dipendente in posizione di dirigente.
Tale obbligo, in genere, riguarda il datore di lavoro che, prima di procedere al licenziamento, deve valutare tutte le ipotesi di ricollocazione all’interno dell’azienda del lavoratore.
La Corte di Cassazione arriva ad affermare ancora una volta che l’obbligo di “repêchage”deve essere escluso nei confronti del dirigente in quanto incompatibile con tale posizione dirigenziale caratterizzata da un regime di libera recedibilità da parte del datore di lavoro (si veda Cass. n. 3175/2013).
Ai fini del licenziamento del dirigente il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in occasione della soppressione del posto presso il quale era stato occupato non sussiste quindi alcun obbligo per il datore di lavoro di verificare l'esistenza in azienda di altre posizioni utili presso cui ricollocare il dipendente.
Detto questo, la Corte di Cassazione affronta l’ulteriore problema riguardante la base di calcolo del trattamento di fine rapporto con particolare riferimento all’indennità di mancato preavviso.
L’indennità di mancato preavviso viene esclusa dalla base di calcolo del T.f.r. in quanto la stessa non dipende dal rapporto di lavoro ma è riferita ad un periodo non lavorato per intervenuto recesso del datore di lavoro.
Di conseguenza, il periodo di mancato preavviso deve essere escluso dal computo delle mensilità aggiuntive, delle ferie e del T.f.r. in quanto essendo mancato l'effettivo servizio, il lavoratore ha diritto esclusivamente alla indennità sostitutiva del preavviso ma non anche al suo calcolo nel T.f.r.
Qualora una delle parti receda con effetto immediato il rapporto si risolve e residua l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva (Cass. 05/10/2009 n. 21216 e n. 17248 del 2015).