Il Notaio è responsabile dei danni subiti dalla banca per aver omesso, o comunque non eseguito con la dovuta diligenza, le verifiche sulla libertà dell’immobile oggetto di garanzia.
È quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 30494, sezione III, del 18.10.2022.
Nel caso di specie la banca aveva citato in giudizio un notaio per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento in occasione della stipula di un contratto di mutuo ipotecario.
Il pubblico ufficiale, infatti, aveva omesso di verificare/non aveva verificato con la dovuta diligenza che l’immobile concesso in garanzia era gravato da usi civici, circostanza emersa solo dopo che il mutuatario si era reso inadempiente al pagamento delle rate di mutuo e l’azione esecutiva promossa nei suoi confronti per il recupero del credito era stata dichiarata improcedibile in quanto l’immobile non era commerciabile.
Nei giudizi di I e II grado era emerso infatti che il notaio aveva estrapolato le visure, da cui non risultava l’esistenza di usi civici sull'immobile dato in garanzia, ma non aveva preso visione del certificato di destinazione urbanistica, né aveva effettuato le dovute ricerche presso il Comune e la Regione, pur essendo consapevole del fatto che molti terreni della zona erano gravati da usi civici.
Giunta la questione avanti la Suprema Corte, il rogante si era difeso sostenendo che il CDU era necessario solo negli atti di vendita di terreni mentre nel caso di specie si trattava di un’iscrizione su appartamenti, privi di pertinenze, per cui non sussisteva alcun obbligo giuridico di allegare né di prendere visione del citato certificato.
Gli Ermellini, nel respingere la difesa del professionista, hanno evidenziato che il problema che si pone in sede di circolazione dei beni immobili scaturisce dal fatto che la maggior parte degli usi civici sono nati da comportamenti di fatto, senza l’adozione di atti formali idonei a dare adeguata pubblicità, con la conseguenza che possono sussistere incertezze sull’effettiva e concreta incidenza degli stessi in ordine alla commerciabilità di immobili realizzati su terreni. Proprio per questo hanno statuito che, in caso di stipula di atti relativi ad immobili siti in zone in cui via sia il potenziale rischio di sussistenza di vincoli di qualsiasi natura che incidono sulla loro commerciabilità, il notaio è sempre tenuto ad effettuare indagini ulteriori e più approfondite di quelle svolte ordinariamente, onde accertare l’effettiva libertà dei beni oggetto degli atti rogati a suo ministero.