Coniugi in comunione legale dei beni: sì alle agevolazioni prima casa anche se solo uno dei due trasferisce la residenza
Con la sentenza n. 13334 del 28.06.2016, emessa dalla Sezione V Tributaria, la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento per cui, ai fini delle agevolazioni prima casa, non è necessario che entrambi i coniugi trasferiscano, nel termine di 18 mesi, la propria residenza presso il nuovo immobile, bastando a soddisfare il requisito della residenza a fini tributari, che l’immobile sia destinato a residenza della “famiglia”.
La vicenda prende le mosse dall’acquisto di un immobile da parte di due coniugi in comunione dei beni, che avevano usufruito delle agevolazioni fiscali “prima casa”, impegnandosi, nell’atto, a trasferirvi la residenza entro 18 mesi. Tuttavia entro tale termine solamente la moglie aveva proceduto in tal senso.
L’Agenzia delle Entrate aveva dunque notificato al contribuente un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relative alla quota di sua spettanza, pari al 50% del bene immobile acquistato in comunione dei beni con la moglie.
Giunta la vicenda in Cassazione, la Suprema Corte ha ritenuto di dover dar corso all’orientamento secondo cui “in tema di imposta di registro e di relativi benefici per l’acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l’immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione, essendo essi tenuti non ad una comune sede anagrafica ma alla coabitazione” (il contribuente, per contro, non aveva provato che l’immobile per il quale erano state chieste le agevolazioni fosse stato adibito a residenza familiare).
In altri termini, ai fini del requisito della residenza a fini tributari, ciò che rileva è che nell’immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, ovvero che in quell’immobile sia fissata la residenza della famiglia e non dei singoli coniugi, e ciò in ragione del fatto che, ai sensi dell’art. 144 comma 1 c.c., “i coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa”. Ciò implica, quindi, che i coniugi possono avere anche esigenze diverse ai fini della residenza individuale e dunque fissare la “residenza della famiglia” in altro luogo, la quale costituisce, dunque, l’unico parametro di valutazione dei requisiti per ottenere le agevolazioni prima casa.