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Energia & Ambiente

Bonus ed Ecobonus

Cessioni di credito e spese per il visto di conformità sono alcuni dei punti relativi alla disciplina del Superbonus 110% e di altri bonus edilizi, che - essendo stata modificata più volte la normativa di riferimento - aprono a vari dubbi da parte dei cittadini. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta ancora una volta sul tema.

Cessioni di credito e spese per il visto di conformità sono alcuni dei punti relativi alla disciplina del Superbonus 110% e di altri bonus edilizi, che - essendo stata modificata più volte la normativa di riferimento - aprono a vari dubbi da parte dei cittadini. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta ancora una volta sul tema, cercando di chiarire i punti dibattuti. La circolare precisa innanzitutto che le spese sostenute per il visto di conformità e l’obbligo di asseverazione possono essere detratte in dichiarazione dei redditi anche se riguardano bonus diversi dal Superbonus, come ad esempio il sismabonus. La detraibilità delle spese, ai fini dell’esercizio delle due opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito, per i bonus edilizi diversi dal Superbonus 110% è possibile se si tratta di spese sostenute anche nel periodo che va dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021. La data del 12 novembre è rilevante perché quel giorno era entrato in vigore il decreto Controlli, che aveva appunto introdotto l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’obbligo di asseverazione. Il 31 dicembre era invece stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2022, testo di riferimento a cui guardare per le regole relative ai bonus da lì in avanti. l Fisco sottolinea che invece non sono richiesti né il visto né l’asseverazione per gli interventi di edilizia libera e quelli dal valore che non supera i 10mila euro, sia che siano eseguiti su singole unità immobiliari oppure su parti comuni di un edificio. A questa regola fanno però eccezione i lavori eseguiti usufruendo del bonus facciate, “per i quali è sempre previsto l’obbligo dell’attestazione di congruità della spesa in caso di cessione del credito o di sconto in fattura, a nulla rilevando che si tratti di un intervento di edilizia libera o di un intervento di importo complessivo non superiore a 10mila euro”.

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