La multa è nulla se l’autovelox è posizionato su una strada dove non è presente una banchina di almeno un metro di larghezza.
Se un autovelox viene installato su una strada dove non sono presenti piazzole o una banchina di almeno un metro di larghezza la multa può essere annullata.
È quanto ha statuito, con un recente pronunciamento del 22 aprile 2022 n. 12864, la Corte di Cassazione la quale ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze emessa a seguito di un giudizio di appello presentato dal ricorrente che aveva contestato in primo grado la multa elevata stante l’assenza, sul tratto di strada interessato, della banchina e della dirimente circostanza, che il tratto stradale in questione non poteva essere qualificato come “strada urbana di scorrimento”.
In particolare, la vicenda trae origine dal verbale di accertamento elevato in un tratto stradale urbano sul quale era collocato un autovelox. Il Tribunale di merito in totale riforma della sentenza emessa dal giudice della prime cure accoglieva l’opposizione proposta asserendo che il tratto stradale non poteva essere qualificato come strada urbana di scorrimento non avendo le caratteristiche minime richieste dal codice della strada.
I giudici di legittimità condividendo il percorso argomentativo dei giudici di appello hanno ribadito che l’utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità, i cc.dd. autovelox, nei centri urbani è consentita solo con le postazioni mobili alla presenza degli agenti accertatori, mentre le postazioni fisse e automatiche possono considerarsi legittimamente installabili solo sulle strade urbane a scorrimento, previa autorizzazione del Prefetto.
Difatti, la contestazione differita è ammessa solo quando la strada abbia delle caratteristiche tali da rendere pericoloso l’arresto del mezzo per effettuare la contestazione immediata. Nello specifico, il codice della strada individua i requisiti minimi per qualificare una strada quale strada urbana a scorrimento imponendo la presenza sulla stessa della banchina pavimentata a destra, del marciapiede e delle aree di sosta, i quali costituiscono elementi strutturali ed i requisiti minimi necessari ai fini dell’adozione del provvedimento autorizzativo prefettizio di collocamento degli “autovelox”.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei Giudici di legittimità, i quali hanno condiviso l’annullamento del verbale da parte dei Giudici di secondo grado, dalla documentazione in atti è emerso che il tratto stradale interessato non era qualificabile come a scorrimento stante la presenza di uno spazio talmente esiguo tale da non poter essere ricondotto, per funzione e struttura, alla banchina non consentendo le manovre di emergenza.
Pertanto, ne discende che se la multa viene elevata da una postazione mobile su una strada senza banchina o con una banchina estremamente stretta la contravvenzione elevata e successivamente inviata a casa è illegittima e, conseguentemente, può essere annullata.