La semplice esistenza di un muro divisorio tra due fondi ha sola funzione di demarcazione e/o tutela del fondo.
La sezione Seconda Civile della Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 24-02-2022 numero 6140 ha stabilito che il muro divisorio tra due fabbricati non dà luogo a servitù di veduta: ha solo la funzione di demarcazione del confine e/o di tutela del fondo e, anche quando consente di inspicere e prospicere sul fondo altrui, è inidoneo a costituire una situazione di soggezione di un fondo all'altro, a causa della reciproca possibilità di affaccio da entrambi i fondi confinanti.
La questione viene sottoposta al giudice di legittimità dal proprietario di un appartamento sito al piano terra di un immobile, il quale aveva convenuto in giudizio il proprietario dell’appartamento adiacente proponendo una domanda di accertamento negativo dell’esistenza di una servitù di veduta con richiesta di demolizione del manufatto costruito dal vicino.
Nella specie, tale manufatto – un camminamento sopraelevato adiacente al muro di confine – permetteva al vicino convenuto in giudizio di affacciarsi sulla proprietà dell’attore, cosa prima impossibile.
Il convenuto si difendeva in giudizio sostenendo che esistesse una servitù di veduta preesistente alla sopraelevazione del camminamento essendo stata costituita dall’originario proprietario quando aveva diviso l’immobile, in origine unico, tra i due figli, e, dunque, la servitù era già esistente e vincolante nei rapporti con il confinante.
Il Tribunale di Bari accoglieva la domanda attorea accertando l’inesistenza della servitù di veduta e tale sentenza veniva impugnata dal convenuto innanzi alla Corte d’Appello di Bari che, ribaltando la sentenza di primo grado, accoglieva il gravame e, in totale riforma della sentenza impugnata, dava atto dell’esistenza della servitù di veduta. Gli attori ricorrevano, così, in Cassazione.
La Suprema Corte, pronunciandosi sul caso sottoposto al suo esame, cassava la sentenza di appello - che aveva confermato l’esistenza della servitù di veduta - argomentando che il muro divisorio, benché preesistente, non poteva dar luogo ad una servitù avendo solo la funzione di demarcazione del confine e tutela del fondo tra le due proprietà e, proprio a causa della reciproca possibilità di affaccio (di inspicere e prospicere) da entrambi i fondi confinanti, tale situazione di fatto deve ritenersi inidonea a costituire una situazione di soggezione di un fondo all’altro.
L’ordinanza in oggetto conferma il costante orientamento della Suprema Corte in materia, secondo il quale la semplice esistenza di un muro divisorio tra due fondi non può dare luogo all’esercizio di una servitù di veduta avendo, come detto, la sola funzione di demarcazione e/o tutela del fondo (così Cass. n. 6927/2015; n. 820/2000; n. 6407/1994).