La mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta e sprovvisto della copertura assicurativa.
“La circolazione di un veicolo con targa di prova è subordinata sia all’esposizione della targa relativa sia all’esistenza dell’autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa, precisandosi che tale autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere obbligatoriamente tenuta a bordo dello stesso. Pertanto, la mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta e sprovvisto della copertura assicurativa, senza che si possa conferire alcun rilievo al fatto che tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di un altro veicolo contemporaneamente in circolazione, poiché il dettato normativo prevede un illecito formale, di pura condotta, avente una finalità non tanto di repressione, quanto di prevenzione”.
Così si è espressa di recente la Corte di Cassazione.
Protagonisti della querelle giudiziaria sono stati la Prefettura, da un lato, ed il conducente e la proprietaria, una srl, dall’altro.
Oggetto del contendere un verbale di accertamento con cui è stata contestata la circolazione con veicolo privo di carta di circolazione e di copertura assicurativa.
Il conducente e la proprietaria sono stati sanzionati con oltre 1.100,00 euro di multa e con sequestro e fermo amministrativo del veicolo.
In primo grado il verbale è stato ritenuto illegittimo poiché i documenti concernenti la vettura sono stati prodotti solo in giudizio.
In secondo grado il Tribunale ha invece accolto le obiezioni proposte dalla Prefettura ritenendo sacrosanto il verbale poiché “è rimasta incontestata la circostanza della mancanza di prova della dotazione a bordo del veicolo, all’atto del controllo di polizia, sia del documento di autorizzazione che della targa di prova tedesca e tale mancanza non può ritenersi sanata mediante la produzione in giudizio di quei documenti che debbono trovarsi a bordo del veicolo al momento dell’accertamento”.
In Cassazione il conducente e la società hanno lamentato la mancata presa in considerazione dell’avvenuta produzione in giudizio della documentazione, ancorché non portata all’interno del veicolo all’atto del controllo, comprovante che il mezzo risultava essere assicurato con targa di prova.
A tale obiezione la Suprema Corte ha ribattuto in modo secco sostenendo che per evitare violazioni e conseguenti sanzioni il documento di autorizzazione e la relativa targa devono trovarsi a bordo del veicolo oggetto di accertamento, essendo irrilevante la circostanza che essi vengano prodotti successivamente solo in giudizio.
Ad avviso della Corte, dunque, la mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo integrano gli estremi degli illeciti di circolazione con veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione e privo della copertura assicurativa.