Di regola no, ma il Giudice potrebbe decidere diversamente.
L’aggiunta del cognome del marito a quello della moglie è disciplinata, nel nostro Paese, dall’art. 143 bis c.c. che prevede: “la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze”. Ma la moglie può mantenere il cognome del marito dopo il divorzio? A detta domanda risponde l’art. 5, III comma della Legge 898/70 che sancisce: “il Tribunale, con la Sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela”. In merito al mantenimento del cognome del marito da parte della moglie dopo il divorzio, si è espressa la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 654/22. Nel caso di specie una donna, nel giudizio di divorzio, aveva chiesto che il Tribunale la autorizzasse a mantenere il cognome dell’ex marito, in quanto, detto cognome era diventato parte integrante della sua identità personale, sociale e di vita di relazione. La donna, infatti, da oltre venticinque anni utilizzava il cognome maritale e con lo stesso era anche conosciuta nella sua città. Sia il Tribunale di primo grado, sia la Corte d’Appello hanno rigettato la domanda della donna ritenendo non sussistesse, nel caso di specie, un interesse meritevole di tutela né per lei, né per i figli. La donna ha proposto ricorso avanti la Corte di Cassazione, la quale, però ha ritenuto corretto sia il rigetto della domanda da parte della Corte d’Appello, sia le motivazioni poste alla base di detto rigetto. Nel caso concreto, a parere dei Giudici di secondo grado, non vi era alcun interesse, né per la donna, né per i figli, meritevole di tutela, in quanto, la richiesta era basata sul solo fatto che l’ex marito fosse un uomo conosciuto e famoso in città. Ritenendo la decisione della Corte d’Appello corretta, la Corte di Cassazione ha, quindi, rigettato il ricorso della donna. Gli Ermellini, con l’Ordinanza in commento, hanno ricordato che la valutazione della ricorrenza delle circostanze eccezionali che consentono l’autorizzazione all’utilizzo del cognome del marito è rimessa al Giudice del merito. Di regola, infatti, non è ammissibile conservare il cognome del marito dopo la pronuncia di divorzio, salvo che il Giudice di merito, con provvedimento motivato, non disponga diversamente.