Aumentano i casi di contagio da coronavirus nella fascia dei bambini, ma come e quando deve scattare la quarantena? Ecco le nuove norme.
L’Istituto Superiore di Sanità insieme al Ministero dell’Istruzione e della Salute, ha varato nuove misure di contenimento del contagio da adottare in tutti gli istituti scolastici, al fine di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione. Nel documento del 28 ottobre 2021 si specifica in primo luogo il ruolo del Dirigente Scolastico che, nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire, è da considerarsi autorizzato a sospendere le attività didattiche in presenza e ad avviare le misure previste in caso di contagio.
Le disposizione di prevenzione del contagio sono differenziate in base all’ordine scolastico di appartenenza, allo stato di vaccinazione e al numero di casi confermati in un gruppo classe. In linea di massima, in seguito alla segnalazione di un caso positivo il referente Covid o il DS individuano i possibili “contatti scolastici” secondo le indicazioni fornite dal Miur. Tali soggetti dovranno effettuare due tamponi. Il primo a tempo 0 -T0, il prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal dirigente scolastico; mentre il secondo a tempo 5 – T5, cioè dopo cinque giorni dal primo tampone. In caso di positività dovrà essere contattata l’ATS e attivata la quarantena immediata.
Il gruppo classe sarà interamente posto in quarantena, con l’attivazione della didattica a distanza, alla presenza di tre casi positivi all’interno del gruppo.
Per i docenti, considerati contatti stretti dopo quattro ore continuative di attività svolte nella classe dell’alunno positivo, la situazione varia a seconda della scelta personale di vaccinarsi oppure no. Se il docente ha effettuato il ciclo completo di vaccinazione dopo il primo tampone con esito negativo torna in classe. Se il docente non è vaccinato dovrà fare una quarantena di dieci giorni a prescindere dal risultato del test.