L’utilizzo delle videocamere di sorveglianza sul posto di lavoro al fine di Stalking costituisce giusta causa di licenziamento.
Secondo una recente pronuncia della Corte d’Appello di Milano (Sent. n.840/2021), va licenziato in tronco il dipendente che usa il sistema di videosorveglianza del lavoro per fare stalking ai danni di una collega. Sostiene la pronuncia in esame che la sanzione massima espulsiva dal posto di lavoro del dipendente è giustificata, in questo caso, poiché la gravità dell’illecito commessa intacca la credibilità professionale del dipendente e dello stesso datore, anche se non ci sono precedenti sanzioni disciplinari a carico del dipendente medesimo. Il caso trattato dalla Sentenza riguardava un commissario di polizia locale che era stato licenziato per giusta causa dal Comune ove prestava attività per aver usato il sistema di videosorveglianza per scopi privati ed illeciti, inserendo le targhe della Collega e del marito nei vari sistemi. In particolare, il dipendente controllava una collega della quale si era invaghito. La donna, al contrario, non solo non provava nessun interesse per l’uomo, ma aveva sporto denuncia per stalking. Secondo la Corte d’Appello di Milano, le condotte attribuite all’uomo hanno rilevanza penale e, come tali, vanno sanzionate: nella specie, risultano particolarmente gravi perché compiute da un pubblico ufficiale la cui credibilità professionale viene minata dalla commissione di reati. Inoltre, il danno patito dal Comune è stato aggravato dal rilievo mediatico che ha assunto tale vicenda. Per questo, nonostante la mancanza di preesistenti sanzioni disciplinari a carico dell’impiegato comunale, la gravità dei fatti addebitati giustifica l’irrogazione del licenziamento e, dunque, la proporzionalità tra l’infrazione commessa e la sanzione applicata. Detta decisione si pone nel solco tracciato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale in passato ha addirittura ritenuto giusto il licenziamento anche se lo stalking è avvenuto al di fuori del luogo di lavoro.