Perde le agevolazioni prima casa chi diventa proprietario di un altro immobile senza prendere la residenza.
In data 20/06/2005 Tizia acquistava un immobile usufruendo del beneficio fiscale c.d. “prima casa”. Detto bene veniva successivamente rivenduto il 26/04/2006.
In data 16/10/2006 Tizia acquistava una nuova unità ma in un Comune diverso, usufruendo nuovamente del beneficio suddetto per effetto della semplice dichiarazione di volervi ivi trasferire la residenza (di fatto mai spostata, essendo rimasto, detto luogo, unicamente quello in cui vi svolgeva la propria attività lavorativa).
La Corte di Cassazione, investita della questione a seguito di due gradi di giudizio tra Tizia e l’Agenzia delle Entrate, analizzate le disposizioni normative in punto di agevolazione fiscale (nello specifico: art. 1, nota II bis, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, comma 1 lett. a e comma 4), con ordinanza n. 18939 del 5 luglio 2021, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate affermando il seguente principio: “in tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, la decadenza dal beneficio a seguito dell'alienazione infraquinquennale dell'immobile è esclusa solo in casi di successivo acquisto, entro un anno dall’alienazione, di un altro immobile adibito ad abitazione principale, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, nel Comune in cui quest'immobile è ubicato, l'acquirente eserciti la propria attività lavorativa”.
Ed infatti, precisa la Corte, tale evenienza è considerata dall'art. 1, nota II bis, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 solo per la concessione del beneficio, e non anche per impedirne la decadenza.
Il ragionamento sotteso alla pronuncia in analisi è il seguente: la differenza di disciplina trova giustificazione nell’intenzione del legislatore di favorire l’acquisto della casa di proprietà, tutelato anche a livello costituzionale (art. 47, comma 2, Cost.), anche a coloro i quali siano costretti a ripetuti trasferimenti di residenza, per le necessità della vita, evitando al contempo che l'agevolazione possa assecondare intenti speculativi, mediante la concessione del beneficio fiscale ad acquisti, rivendite e successivi acquisti, di fatto sganciati dalla soddisfazione di esigenze abitative.
Ne consegue che la decadenza dal beneficio “prima casa”, conseguente all’alienazione dell’immobile prima che decorrano cinque anni dall’acquisto, si può evitare solo se interviene l’acquisto di un nuovo immobile entro un anno dall’alienazione e tale bene sia adibito ad abitazione principale del contribuente.