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Legale

Assegno divorzile e i requisiti per la sua concessione

Con l’Ordinanza n. 12576/21, la Corte di Cassazione si è, nuovamente, occupata dell’assegno divorzile e dei requisiti per la concessione del medesimo. Nel caso di specie, una coppia, in sede di separazione consensuale, non ha previsto alcun contributo al mantenimento, ad eccezione di quello paterno in favore della figlia. In sede di divorzio, la moglie ha chiesto che il marito le versasse un assegno di mantenimento, dal momento che le condizioni economiche del medesimo erano nettamente migliorate e che, quindi, le loro situazioni reddituali erano divenute squilibrate. Il marito, infatti, dopo la separazione, era stato vittima di un gravissimo infortunio sul lavoro, a seguito del quale aveva ricevuto un cospicuo risarcimento. Il Tribunale, in accoglimento alla domanda della moglie, ha posto in capo al marito, con la Sentenza di divorzio, un contributo al mantenimento in favore della stessa pari ad € 450,00. Il marito ha proposto appello avverso la Sentenza di divorzio e i Giudici di secondo grado hanno revocato la medesima, ritenendo che non fosse stata dimostrata l’esistenza di una situazione lavorativa della moglie tale da non renderla economicamente indipendente. La moglie ha, pertanto, proposto ricorso avanti la Corte di Cassazione sostenendo che la Corte d’Appello non avesse considerato, nella propria decisione, il fatto che le condizioni economiche del marito fossero, nelle more, migliorate per il risarcimento ottenuto. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ed ha confermato quanto deciso dalla Corte d’Appello. Nel motivare la propria decisione, gli Ermellini hanno sottolineato che non era stata fornita la prova della non indipendenza economica della moglie ed hanno ribadito i principi, già enunciati dalle Sezioni Unite, in merito al riconoscimento dell’assegno divorzile ossia la sussistenza di inadeguatezza dei mezzi economici del richiedente l’assegno e l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive. Per della concessione dell’assegno divorzile è, infatti, necessario valutare in maniera obiettiva le condizioni economiche delle parti, in relazione anche al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita famigliare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché alla durata del matrimonio. La funzione dell’assegno divorzile, infatti, non è quella di ricostruire il tenore della vita endoconiugale, bensì quello di riconoscere il contributo del coniuge più debole alla formazione del patrimonio della famiglia ed a quello di ciascun coniuge. Gli Ermellini hanno, quindi, ritenuto che l’assegno divorzile alla moglie non fosse dovuto, in quanto, il divario tra le posizioni reddituali dei coniugi non può essere considerato decisivo per l’attribuzione dell’assegno medesimo, soprattutto alla luce del fatto che l’incremento del reddito del marito è stato dettato da un infortunio sul lavoro e dall’invalidità lavorativa e che la somma ricevuta sarebbe servita al medesimo per far fronte a tutte le sue esigenze presenti e future.

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