Niente fede privilegiata per l’avviso di ricevimento dell’agente postale rispetto alle dichiarazioni di chi riceve l’atto
La Suprema Corte di Cassazione con il recente pronunciamento del 14.05.2021 n. 13086, accogliendo uno dei motivi presentati dal contribuente, ha affermato che l’avviso di ricevimento non gode di fede privilegiata rispetto alle dichiarazioni di chi riceve l’atto essendo rilevanti le sole circostanze che l’ufficiale afferma essere avvenute in sua presenza e gli adempimenti che dichiara di aver compiuto.
La vicenda sottoposta ai Giudici di legittimità trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate derivante dall’iscrizione a ruolo a seguito di due avvisi di accertamento. La ricorrente impugnava la predetta cartella adducendo, a sostegno delle proprie difese, la mancata rituale notifica degli avvisi nonché l’ulteriore circostanza che la notifica non era stata seguita dall’invio della raccomandata.
La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso per inammissibilità dichiarando la regolarità del procedimento notificatorio e la Commissione tributaria regionale nel rigettare l’appello ha confermato la sentenza di primo grado.
Gli Ermellini nel cassare la sentenza di appello hanno statuito che l’avviso di ricevimento non gode di fede privilegiata rispetto alle dichiarazioni da chi riceve l’atto essendo rilevanti le sole circostanze che l’ufficiale giudiziario afferma essere avvenute in sua presenza e gli adempimenti che dichiara di aver compiuto. Inoltre, dato che la fede privilegiata assiste tale ultima circostanza, non coinvolgendo il contenuto delle dichiarazioni ricevute in relazione alle quali non possiede alcun potere certificatorio, è ammessa qualsiasi prova contraria in ordine alla veridicità e all’esattezza delle dichiarazioni rese non essendo necessario attivare il procedimento della querela di falso.
Inoltre, aggiunge la Cassazione, in caso di notifica diretta di un avviso di accertamento, l’ufficiale postale è tenuto a dare notizia della comunicazione a mezzo lettera raccomandata solo in caso di mancata consegna del plico al destinatario, per tale intendendosi, in caso di notifica a persona giuridica, non solo il legale rappresentante ma anche gli altri soggetti incaricate a ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa.
Sulla scorta di tali statuizioni, la Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, cassando la sentenza con rinvio, poiché la notifica si era perfezionata nelle mani di soggetti che erroneamente si erano qualificati come addetti alla ricezione delle notifiche.