Legittime le ferie imposte dalle RSA agli operatori che hanno rifiutato il vaccino
Giusto sospendere dal servizio l’operatore sanitario che non vuole vaccinarsi, in quanto, svolge un’attività delicata ed a contatto con il pubblico. Il datore di lavoro è tenuto, infatti, a tutelare l’integrità fisica dei propri dipendenti. Via libera, dunque, alle ferie forzate, essendo prevalente l’interesse dell’azienda. Questo è quanto emerge dall’Ordinanza n. 12, emessa dal Tribunale di Belluno – Sezione Lavoro, in data 19 marzo 2021. Nel caso di specie, a dieci operatori di due RSA locali, che avevano rifiutato il vaccino nel mese di febbraio, è stato imposto un periodo di ferie. I lavoratori hanno presentato ricorso d’urgenza, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., per sentir dichiarare l’illegittimità del comportamento tenuto dal datore di lavoro. Il Tribunale ha “bocciato” il ricorso degli operatori sostenendo l’insussistenza, nel caso concreto, degli elementi essenziali per l’emissione di un provvedimento d’urgenza. Il Giudice, in primo luogo, ha rilevato che il datore di lavoro, è tenuto, ai sensi dell’art. 2087 c.c., ad adottare tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei dipendenti. In ambito sanitario, una delle misure è proprio il vaccino anti Covid che è noto essere efficace ad impedire l’evoluzione negativa della patologia causata dal virus. A dimostrare l’efficacia del vaccino, ha spiegato il Tribunale, è il drastico calo dei decessi fra le categorie che hanno potuto usufruire del medesimo (personale sanitario, ospiti di RSA, ecc.). L’inclusione del vaccino anti Covid, tra le misure che il datore di lavoro deve adottare per non incorrere nelle violazioni di cui all’art. 2087 c.c., risulta necessaria, in quanto, i ricorrenti, per le mansioni svolte, sono, continuamente, a contatto con il pubblico e ciò li espone ad un elevato rischio di contagiare e di essere contagiati. In merito alle ferie forzate, il Giudice ha rilevato che, ai sensi dell’art. 2109 c.c., il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite, nel tempo che l’imprenditore stabilisce tenendo conto dell’interesse dell’impresa e del lavoratore. Nel caso di specie, l’interesse delle due RSA di attuare tutte le misure di sicurezza adeguate prevale sulle esigenze dei lavoratori di usufruire di un diverso periodo di ferie, pertanto, i ricorrenti possono essere messi in ferie anche se i medesimi sono contrari. Le Due RSA hanno, quindi, agito in maniera legittima e la decisione di mettere in ferie gli operatori è stata ritenuta adeguata alla situazione concreta. Il problema, però, si porrà se e quando detti lavoratori avranno esaurito il periodo di ferie senza essersi sottoposti al vaccino. In merito, il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro stabilisce che in caso di inidoneità del lavoratore dichiarata dal medico competente, il datore di lavoro potrebbe disporre l’allontanamento dello stesso secondo le procedure stabilite dalla legge. Dette procedure prevedono che al lavoratore, inidoneo alla mansione specifica, venga attribuita altra mansione compatibile con il suo stato di salute, anche se inferiori, conservando, però, la retribuzione e la qualifica originarie.
In presenza di lavoratori non vaccinati, quindi, il datore di lavoro dovrebbe, in primo luogo, verificare la possibilità di attribuire al lavoratore mansioni diverse, prima di pervenire ad una sospensione o ad un licenziamento per giusta causa.