Il proprietario di due appartamenti accorpati ha diritto ad altrettanti spazi per il parcheggio.
È principio noto quello per cui l’assegnazione dei posti auto in Condominio costituisce una manifestazione del potere di regolamentazione dell’uso della cosa comune proprio dell’assemblea. Così, se il parcheggio condominiale lo consente, l’assemblea – in assenza di apposito regolamento - può deliberare di assegnare un posto auto per ogni singolo Condomino.
In via generale la delibera assembleare non può attribuire ai Condomini con più millesimi due o più posti auto in quanto a ciascuno deve essere consentito l’uso paritario della cosa comune.
Ma cosa succede se un Condomino è proprietario di due appartamenti accorpati? Quanti posti auto gli spettano? Uno o due?
La risposta la si può trarre dal principio giurisprudenziale in virtù del quale “il diritto al parcheggio connesso a ciascuna unità immobiliare acquistata non può venire meno per il fatto che il proprietario di due unità immobiliari le abbia, poi, accorpate trasformandole in un complesso unitario, non solo perché, diversamente, verrebbe frustrata la ratio della normativa (di deflazione della domanda di spazi per parcheggio nelle aree destinate alla pubblica circolazione), ma anche perché il disporre ad libitum del bene rientra nell’esercizio delle legittime facoltà del proprietario, senza che ciò possa in alcun modo incidere sui rapporti esterni e sull’originaria distinzione ed autonomia delle singole unità interessate e, quindi, sui diritti che la proprietà di ciascuna attribuisce”.
Proprio sulla scorta di detto principio giurisprudenziale il Tribunale di Vasto, in una recente sentenza, ha riconosciuto al Condomino proprietario di due appartamenti accorpati il diritto a disporre, nell’ambito dello spazio condominiale complessivamente destinato a parcheggio, di due posti auto corrispondenti ai due appartamenti originariamente previsti all’atto della costruzione del fabbricato, sancendo la nullità delle delibere condominiali che - nel caso di specie - avevano deciso di privare dell’uso della cosa comune il proprietario degli appartamenti in seguito accorpati.
Nella fattispecie, sostanzialmente, il Tribunale adito ha riconosciuto al titolare di due distinti immobili, anche se accorpati ed accatastati in un’unica unità, il diritto ad altrettanti spazi di parcheggio, ritenendo del tutto irrilevante il momento in cui erano stati realizzati i lavori che avevano consentito di trasformare i due immobili confinanti in uno solo.
In conclusione, secondo tale pronuncia “anche se l’accorpamento dei locali è avvenuto in fase di costruzione dell’edificio, prima della vendita oppure quando è stato fatto l’acquisto “sulla carta” in fase di ultimazione dell’edificio, il proprietario delle due unità immobiliari ha diritto a due parcheggi. Spetta tuttavia al Condominio stabilire le modalità che consentano la fruizione a ciascun proprietario esclusivo senza ledere il diritto di ognuno a disporre pariteticamente dei posti auto”.