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Legale

Autovelox non segnalato? Niente multa!

Illegittima la multa per eccesso di velocità rilevata mediante velox mobile non segnalato.

Illegittima la multa per eccesso di velocità rilevata mediante velox mobile non segnalato
È possibile presentare ricorso avverso un verbale di accertamento di infrazione al codice della strada per superamento del limite di velocità, accertato mediante sistema di velox mobile non opportunamente segnalato: il verbale di accertamento dell’infrazione stradale dovrà essere annullato e, con esso, anche la multa e il taglio dei punti dovranno essere dichiarati illegittimi.
Come ormai noto, con l’entrata in vigore dell’articolo 3 del Decreto Legge 117/07 che ha modificato il Codice della Strada, è diventato obbligatorio avvisare gli automobilisti che in strada è presente il controllo della velocità. La recente Circolare Ministeriale del 21 luglio 2017, prevede, in aggiunta, che in caso di accertamento della velocità con sistemi di autovelox temporanei, tali apparecchi, proprio per il loro carattere temporaneo, debbano essere segnalati mediante appositi cartelli, poggiati sul piano strada.
Questa è una delle novità introdotte dalla Circolare Ministeriale del 2017 che occorre tenere ben presente per contestare un verbale di accertamento: nel caso in cui siano già presenti sulla strada dei cartelli di segnaletica fissi, i segnali temporanei andranno in ogni caso utilizzati e gli agenti accertatori dovranno posizionarsi in modo tale da essere ben visibili, in modo da evitare brusche frenate degli automobilisti che potrebbero causare incidenti.
Diventa obbligatoria, dunque, una doppia segnalazione che impone precisi obblighi per le Forze dell’Ordine.
Restano poi in vigore le precedenti disposizioni relative al verbale di accertamento che deve indicare espressamente la tipologia di dispositivo utilizzata per la rilevazione (se permanente o temporaneo), in modo da permettere all’automobilista di valutare la legittimità dell’accertamento.
L’ autovelox utilizzato deve inoltre risultare munito di decreto di omologazione ai sensi dell’art. 111 DPR 16 settembre 1996 n. 610. In assenza di omologazione non può, infatti, essere utilizzato per gli accertamenti, in quanto potrebbero riportare misurazioni imprecise.
Ebbene, dalla superiore disamina si può concludere che le garanzie in favore dell’automobilista sono molteplici e che in assenza di apposito cartello di segnalazione dell’autovelox mobile, il verbale sarà senz’altro illegittimo. Allo stesso modo, anche un verbale incompleto che non indichi la tipologia di velox utilizzata e il relativo decreto di omologa, possono giustificare l’annullamento del verbale di accertamento.

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