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Legale

Lavori immobiliari straordinari

I lavori straordinari sono a carico del compratore se l’assemblea in cui si sceglie l’impresa è successiva al rogito.

Con l’Ordinanza n. 18793 emessa in data 10 settembre 2020, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla ripartizione delle spese straordinarie tra il venditore e l’acquirente di un appartamento posto all’interno di un condominio.
Nel caso di specie, l’acquirente aveva citato in giudizio il venditore chiedendo la restituzione della somma versata a titolo di contribuzione alle spese straordinarie di manutenzione del fabbricato, in quanto, l’assemblea in cui era stato deliberato lo svolgimento dei lavori si era svolta in data antecedente al rogito ed il venditore non lo aveva reso edotto della circostanza.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno ritenuto che ad essere rilevante, ai fini dell’attribuzione delle spese straordinarie, fosse l’assemblea, successiva al rogito, in cui i condomini avevano deciso in concreto i lavori da svolgere, avevano valutato i vari preventivi ed avevano scelto l’impresa esecutrice.
I Giudici di merito hanno, inoltre, evidenziato che il venditore non aveva alcun obbligo di informazione in quanto, prima del rogito, il compratore avrebbe potuto informarsi in merito alla consistenza dei lavori condominiali da svolgere e all’ammontare delle spese straordinarie.
Per i motivi sopra esposti, in entrambi i gradi di giudizio, la domanda del compratore di rimborso delle spese straordinarie è stata rigettata.
L’appellante soccombente ha, pertanto, proposto ricorso avanti la Corte di Cassazione sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel ritenere rilevante, ai fini della ripartizione delle spese, la delibera dell’assemblea successiva al rogito in cui veniva scelta l’impresa e venivano definiti in maniera precisa i lavori.
Secondo il ricorrente, le spese straordinarie avrebbero dovuto essere poste in capo al venditore in quanto l’assemblea in cui si era deciso di dar corso ai lavori era antecedente al rogito.
La Corte di Cassazione, uniformandosi alla costante giurisprudenza in materia, ha stabilito che ad essere rilevante, per la ripartizione delle spese straordinarie tra venditore e compratore, è il momento in cui sorge l’obbligazione.
L’obbligazione, secondo gli Ermellini, sorge nel momento in cui viene scelta l’impresa esecutrice dei lavori e viene decretata in concreto l’esecuzione degli stessi poiché solo in detto momento il debito per il pagamento delle opere diviene effettivamente esigibile.
Nel caso concreto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse individuato in maniera corretta il momento in cui è insorta l’obbligazione cioè l’assemblea in cui è stata scelta l’impresa, tenutasi in data successiva al rogito.
La Suprema Corte ha, pertanto, rigettato il ricorso e confermato la Sentenza emessa dalla Corte d’Appello

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