Avvio delle attività scolastiche: ecco cosa fare qualora dovessero presentarsi casi di Covid-19. Come ci si dovrà comportare e quali indicazioni bisognerà seguire.
Il DPCM del 7 settembre 2020 ha previsto che le istituzioni scolastiche continuino a predisporre ogni misura utile all’avvio delle attività didattiche/educative, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-COV-2 elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS). In attuazione del DPCM 7 settembre 2020 Regione Lombardia ha fornito le prime indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, che verranno aggiornate in base all’evoluzione del quadro epidemiologico e delle conoscenze scientifiche. In particolare, è stato previsto un percorso semplificato di identificazione dei casi di Covid-19, in modo da garantire una riduzione dei tempi di esecuzione e refertazione del tampone, sia per gli studenti che per il personale docente. A tal fine le ATS e le ASST consentono, all’interno della rete erogativa attuale, l’accesso al test (tampone) senza prenotazione e con autocertificazione della motivazione, sia per gli studenti (a partire dalla prima infanzia), sia per il personale scolastico docente e non docente, che presentino sintomi a scuola o fuori dall’ambiente scolastico. Le ATS hanno reso disponibili alle istituzioni scolastiche/educative l’elenco dei punti tampone dedicati alla scuola. In fase di accesso vengono registrati i dati anagrafici della persona da testare (nome, cognome, data di nascita e Codice Fiscale) e il numero di telefono a cui fare riferimento. L’accesso ai punti tampone è consentito solo su presentazione del modulo di autodichiarazione (disponibili in allegato) che deve essere consegnato in fase di accettazione. I laboratori processano i tamponi che provengono dai punti tampone in giornata. Gli esiti sono disponibili sul Fascicolo Sanitario Elettronico.
PERCORSO DI IDENTIFICAZIONE DEI CASI NELLE SCUOLE - Il percorso previsto varia a seconda del soggetto interessato (studente o docente), dell’età dello studente e del contesto in cui si presenta la sintomatologia (scuola o domicilio). PERSONALE SCOLASTICO - Se un soggetto appartenente al personale scolastico afferente ai servizi educativi dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado presenta sintomi suggestivi per il Covid-19, dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico di medicina generale (MMG), e, in caso di indicazione di sottoporsi a tampone, dovrà recarsi al punto tampone con modulo di autocertificazione. STUDENTI DA 0 A 13/14 ANNI (dal servizio educativo per la prima infanzia a tutto il ciclo di scuola secondaria di primo grado) - Se i sintomi si presentano a scuola, il genitore accompagna il figlio al punto tampone con modulo di autocertificazione e, comunque, prende contatti con il proprio pediatra di libera scelta (PLS). Se i sintomi si presentano al proprio domicilio, il genitore del bambino contatta nel più breve tempo possibile il proprio pediatra di Libera Scelta e, in caso di indicazione di sottoporre il figlio a tampone, lo accompagna al punto tampone con modulo di autocertificazione. STUDENTI DA 13/14 ANNI (a partire dalla scuola secondaria di secondo grado) - Se i sintomi si presentano a scuola, il genitore accompagna il figlio al punto tampone con modulo di autocertificazione e, comunque, prende contatti con il proprio PLS/MMG. Se lo studente è maggiorenne può autopresentarsi al punto tampone con modulo di autocertificazione. Se i sintomi si presentano al proprio domicilio, il genitore, o lo studente maggiorenne, contatta nel più breve tempo possibile il proprio PLS/MMG. In caso di indicazione di effettuare il tampone, il genitore accompagna il figlio al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 2). Se lo studente è maggiorenne può autopresentarsi al punto tampone con modulo di autocertificazione.
GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI - L’isolamento domiciliare fiduciario dei contatti stretti può essere disposto unicamente a seguito di segnalazione di caso accertato Covid-19. Sono considerati contatti stretti di caso gli studenti dell’intera classe (presenti nelle 48 ore precedenti), come previsto dal Rapporto ISS allegato al DPCM del 7 settembre 2020. Spettano comunque al Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria (DIPS) delle ATS le valutazioni per la disposizione di isolamento domiciliare fiduciario di tutti i soggetti ritenuti contatti stretti. Il personale scolastico che abbia osservato le norme di distanziamento interpersonale, igienizzazione frequente delle mani e l’utilizzo della mascherina chirurgica non è da considerarsi contatto di caso a meno di differenti valutazioni in relazione ad effettive durata e tipologia dell’esposizione.
RIAMMISSIONE IN COLLETTIVITA' - La riammissione in collettività avviene: a seguito di esito negativo del tampone effettuato al soggetto sintomatico (il pediatra o il medico curante valuta se ripetere il test a distanza di 2-3 giorni). Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. L’accesso al punto tampone non prevede prenotazione; a seguito di esito negativo del tampone effettuato dal soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso (tampone preferibilmente eseguito in prossimità della fine della quarantena); a seguito di guarigione dal Covid-19 (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negativo a distanza di 24/48 ore l'uno dall'altro). Il medico o il pediatra, acquisita l’informazione del tampone negativo del paziente, rilascia l’attestazione di riammissione sicura in collettività. Nel caso in cui lo studente non venga sottoposto a tampone, in quanto la sua sintomatologia non è riconducibile a Covid-19, il medico curante o il pediatra indicherà alla famiglia le misure di cura e, in base all’evoluzione del quadro clinico, valuterà i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola. Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, ma si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell’assenza.