A fronte delle nuove norme dettate dal DPCM e in attesa di FAQ / risposte interpretative, i sindaci del Patto dell’Altomilanese indicano le seguenti prassi comportamentali.
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - A fronte delle nuove norme dettate dal DPCM entrato in vigore in data odierna ed in attesa di FAQ / risposte interpretative, i sindaci del Patto dell’Altomilanese concordano nell’indicare le seguenti prassi comportamentali.
Attività sportive - Il DPCM prevede al punto 2.1.a “sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1. È fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all’allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive”; al punto 2.3.a “sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi”. Come norma specifica per Regione Lombardia e Provincia di Piacenza. E’, quindi, consentito esclusivamente allenamento a porte chiuse finalizzato alla preparazione di “eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina”. La posizione del Patto Sindaci Altomilanese è che, in linea con l’obiettivo generale di ridurre le condizioni di propagazione del virus, l’attività sportiva sia strettamente connessa alla preparazione e disputa di “competizioni”. Considerata, inoltre, la sospensione dell’attività didattica, si consiglia a famiglie e società sportive di limitare al massimo l’attività di atleti in età scolare.
Sedi centri culturali, centri sociali, centri ricreativi - IL DPCM ne prevede la chiusura al punto 2.3.a
Biblioteche - Se ne consente apertura limitatamente al servizio di prestito, con accesso singolo.
Bar, pub, ristoranti - IL DPCM prevede al punto 2.1.h “svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”. Non vi è quindi più alcuna limitazione di orario ma resta in vigore la limitazione al solo servizio da svolgere al tavolo con l’obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro.
Negozi e attività commerciali - Il DPCM prevede al punto 2.1.i “apertura condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori”.
RSA - Il DPCM prevede al punto 2.1.k “rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti”. Si invita ad attenersi strettamente alle indicazioni date dalla Direzione della struttura.
Misure Igieniche
Si raccomanda di seguire le indicazioni prescritte all’allegato 4 del DPCM:
a) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
d) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
e) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
f) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
g) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.