A partire dal prossimo 15 ottobre 2015 fino al 15 aprile 2016, come ogni anno, entrano in vigore i provvedimenti di limitazione della circolazione per alcuni veicoli.
A partire dal prossimo 15 ottobre 2015 fino al 15 aprile 2016, come ogni anno, entrano in vigore i provvedimenti di limitazione della circolazione per alcuni veicoli finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e per il miglioramento della qualita' dell'aria. In queste ore l'Assessorato all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile sta inviando a tutti i Comuni interessati le circolari che illustrano i provvedimenti che vanno dalle limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti al divieto di utilizzo dei caminetti aperti e a bassa efficienza per il riscaldamento sotto i 300 metri, fino al divieto di abbrucciature all'aperto. TUTELA SALUTE CITTADINI- "L'estensione dell'area e' un ulteriore passo in avanti in direzione della tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente, che si somma alle misure virtuose già in atto, come l'installazione di filtri antiparticolato per diesel euro 3 e l'esenzione del bollo per tre anni per chi rottama un veicolo inquinante per passare ad uno più ecologico", - spiega l'assessore regionale all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Terzi. LE NOVITA' E I COMUNI INTERESSATI - A partire da quest'anno, i provvedimenti di limitazione si estendono anche ai Comuni ricadenti all'interno della Fascia 2, corrispondente alla zona A con esclusione dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura, per un totale di 361 Comuni. L'ambito di applicazione dei provvedimenti di limitazione riguarda complessivamente 570 Comuni ricadenti all'interno della Fascia 1 e della Fascia 2. Il dettaglio dei Comuni e delle aree interessate a queste nuove limitazioni, sono consultabili all'indirizzo: http://www.reti.regione.lombardia.it/. GIORNI E ORARI - Le limitazioni alla circolazione sono articolate, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, e sono relative ai seguenti veicoli: autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti 'Euro 0 benzina'); autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti 'Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel'). Il fermo della circolazione si applica all'intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l'esclusione : delle autostrade; delle strade di interesse regionale R1; dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti e gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici. ESCLUSIONI - Sono esclusi dal fermo della circolazione: veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri; veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione; veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa; i veicoli di interesse storico o collezionistico e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fe’de’ration Internationale des Ve'hicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale; veicoli classificati come macchine agricole; motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1; veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalita' di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati: veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale; veicoli di pronto soccorso sanitario; scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3; veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso; autovetture targate CD e CC. ULTERIORI VEICOLI DEROGATI - Sono altresì derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli: veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza; veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa; veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa; veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale; veicoli blindati destinati al trasporto valori; veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica; veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro; veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling); veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE; veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione. CONTROLLI E SANZIONI - I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale. La sanzione prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da euro 75,00 a euro 450,00 ai sensi dell'art. 27 della Legge regionale n. 24/06. FERMO PERMENENTE - Si ricorda che è vigente il fermo permanente della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0, in tutto il territorio regionale. Si precisa che i Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali. Si applicano inoltre su tutto il territorio regionale per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno i seguenti obblighi: lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea; lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.